Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 75/2023 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge della Regione Siciliana che istituiva un registro dei prodotti a denominazione comunale (De.Co.), dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate.
Di cosa si tratta
Le De.Co. (denominazioni comunali) sono riconoscimenti con cui un Comune valorizza prodotti e tradizioni legati al proprio territorio. Non sono marchi di qualità in senso giuridico come le DOP o IGP europee, ma strumenti di promozione locale. La legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3 ha istituito un registro regionale telematico delle De.Co. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, temendo un’invasione delle competenze statali ed europee in materia di tutela della concorrenza e di denominazioni di origine. La questione è interessante perché tocca il confine tra promozione del territorio, che le Regioni possono fare, e disciplina dei segni di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che è in larga parte riservata all’Unione europea e allo Stato. La Corte ha chiarito che un registro meramente ricognitivo e promozionale, che non crea nuovi segni di qualità in concorrenza con quelli europei, non invade tali competenze.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza), e primo comma (vincoli europei, in relazione ai regolamenti UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), oltre che allo statuto regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni e non fondate le altre. Ha ritenuto che il registro regionale delle De.Co. avesse natura ricognitiva e promozionale e non istituisse segni di qualità in contrasto con la disciplina europea sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, né invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Le censure sono state quindi respinte.
Il principio
Le Regioni possono valorizzare i prodotti tipici del territorio con strumenti di promozione come i registri delle denominazioni comunali, purché questi abbiano natura ricognitiva e non si trasformino in nuovi segni di qualità concorrenti con le denominazioni di origine europee, riservate all’Unione e allo Stato.
Domande e risposte
Che cosa sono le De.Co.?
Sono denominazioni comunali con cui un Comune lega un prodotto o una tradizione al proprio territorio. Hanno valore promozionale e identitario, non quello giuridico delle DOP e IGP riconosciute a livello europeo.
Perché lo Stato temeva un’invasione di competenze?
Perché la disciplina dei segni di qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela della concorrenza spettano in larga parte all’Unione europea e allo Stato; una Regione non può creare marchi che si sovrappongano a quel sistema.
Perché la legge siciliana è stata salvata?
Perché il registro è stato ritenuto uno strumento di mera ricognizione e promozione, non un nuovo segno di qualità in concorrenza con DOP e IGP; quindi non invadeva le competenze statali ed europee.
Una De.Co. può sostituire una DOP o IGP?
No. Sono strumenti diversi: la De.Co. è una valorizzazione locale, mentre DOP e IGP sono riconoscimenti di qualità disciplinati dal diritto dell’Unione europea.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza e vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.