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Con la sentenza n. 77/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria che richiedeva almeno cinque anni di residenza per accedere all’edilizia residenziale pubblica, perché in contrasto con il principio di eguaglianza.
Di cosa si tratta
Le case popolari (edilizia residenziale pubblica) servono a dare un alloggio a chi non può permetterselo sul mercato. Per ottenerle si entra in graduatorie basate su criteri di bisogno. La legge della Regione Liguria n. 10 del 2004 imponeva, come requisito di accesso, la residenza nella regione «da almeno cinque anni». Il Tribunale di Genova, davanti al quale pendeva una causa su questo punto, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il problema è concreto e ricorrente: subordinare un aiuto sociale a una residenza prolungata penalizza chi si è trasferito di recente pur trovandosi in stato di bisogno, senza che la durata della residenza dica nulla sull’effettiva necessità dell’alloggio. La Corte si era già pronunciata più volte su norme simili (sentenza n. 44 del 2020 e successive), ribadendo che la residenza protratta è un indice debole della stabilità del bisogno e non può trasformarsi in una barriera all’accesso ai servizi sociali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, nella parte in cui richiede la residenza «da almeno cinque anni», in riferimento all’art. 3 della Costituzione (eguaglianza e ragionevolezza) e all’art. 117, primo comma, in relazione al diritto dell’Unione europea.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «da almeno cinque anni». Richiamando la propria giurisprudenza, ha rilevato che la disposizione era sovrapponibile a quella già annullata con la sentenza n. 44 del 2020: il requisito della residenza prolungata determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, italiani o stranieri, privi di quel radicamento, in violazione dell’art. 3, primo comma, Cost. La seconda censura (sull’art. 117) è rimasta assorbita.
Il principio
Pretendere un periodo minimo di residenza per accedere alle case popolari è incostituzionale: la durata della residenza è un indice debole della stabilità del bisogno e introduce una discriminazione irragionevole tra chi vive da più tempo nel territorio e chi vi si è trasferito di recente, pur trovandosi nelle stesse condizioni di necessità.
Domande e risposte
Perché il requisito dei cinque anni è incostituzionale?
Perché la durata della residenza non misura il bisogno abitativo: chi si è trasferito da poco può averne tanto quanto chi risiede da anni. Usarla come barriera viola il principio di eguaglianza dell’art. 3 Cost.
Le Regioni possono ancora chiedere la residenza per le case popolari?
Possono chiedere la residenza come collegamento con il territorio, ma non possono imporre una durata minima prolungata che escluda chi si è trasferito di recente.
Questa decisione vale solo per la Liguria?
L’annullamento riguarda la norma ligure, ma il principio si applica a tutte le norme analoghe: la Corte ha già colpito disposizioni simili di altre Regioni con la sentenza n. 44 del 2020 e successive.
Cosa accade ora a chi era escluso per mancanza di anzianità di residenza?
Caduto il requisito, l’accesso non può più essere negato per la sola insufficiente durata della residenza; restano gli altri requisiti di bisogno previsti dalla legge.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza e di ragionevolezza, parametro dell’annullamento.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (censura assorbita).
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.