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Con l’ordinanza n. 154 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati.
Di cosa si tratta
Il Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile, aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. Questa ordinanza riguarda la prima fase del giudizio, in cui la Corte valuta non il merito della contesa, ma se il conflitto sia ammissibile: cioè se ricorrano i presupposti soggettivi (i poteri in conflitto) e oggettivi (la materia del contendere) previsti dalla legge. Si tratta di un passaggio tipico dei conflitti tra poteri, che si articolano in due fasi: prima il vaglio di ammissibilità, poi, una volta superato, il giudizio sul merito. Con questa ordinanza la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti, ammettendo il conflitto e disponendo gli adempimenti necessari per la prosecuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio su una legge, ma della fase di ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ha disposto gli adempimenti per la prosecuzione del giudizio (comunicazioni e notifiche), rinviando alla fase successiva la decisione sul merito.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si svolge in due fasi: la Corte verifica anzitutto l’ammissibilità, cioè la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; solo dopo, eventualmente, decide nel merito.
Domande e risposte
L’ammissibilità significa che il Tribunale ha già ragione?
No. L’ammissibilità riguarda solo la sussistenza dei presupposti del conflitto: il merito sarà deciso in una fase successiva.
Chi può sollevare un conflitto tra poteri?
Gli organi dello Stato competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono; qui un’autorità giurisdizionale nei confronti di un ramo del Parlamento.
Cosa succede ora?
Il giudizio prosegue: il ricorso e l’ordinanza vengono comunicati e notificati, e la Corte deciderà nel merito in un secondo momento.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prerogative parlamentari, sullo sfondo del conflitto con la Camera.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.