Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 175 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Catania contro il Senato, che aveva ritenuto insindacabili i fatti ascritti a un senatore.
Di cosa si tratta
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un giudice procede contro un parlamentare, la Camera di appartenenza può deliberare che le sue dichiarazioni erano funzionali e quindi insindacabili. Nel caso, il Senato, con una deliberazione del febbraio 2022, aveva affermato l’insindacabilità dei fatti ascritti a un senatore, in un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Catania. Il giudice ha ritenuto che questa decisione gli sottraesse indebitamente il potere di giudicare e ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale di stabilire se quella valutazione di insindacabilità fosse legittima. In questa prima fase la Corte verifica soltanto se il conflitto possa essere instaurato.
La questione di legittimità costituzionale
Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Tribunale di Catania lamenta che la deliberazione del Senato del 16 febbraio 2022, sull’insindacabilità dei fatti ascritti al senatore, abbia leso le proprie attribuzioni giurisdizionali, in relazione all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto promosso dal Tribunale di Catania nei confronti del Senato. La pronuncia dispone la notifica del ricorso al Senato e il prosieguo del giudizio: la decisione di merito è rinviata alla fase successiva.
Il principio
Il giudice che ritenga lesa la propria potestà di procedere da una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. può sollevare conflitto di attribuzione: verificati i requisiti soggettivo e oggettivo, il conflitto è ammissibile, salvo l’esame del merito.
Domande e risposte
Che cosa decide questa ordinanza?
Decide solo che il conflitto è ammissibile e va istruito; non stabilisce ancora se il Senato avesse ragione a dichiarare l’insindacabilità.
Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?
È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., per cui i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni; il punto controverso è quando un’opinione sia davvero funzionale.
Il senatore è stato assolto o condannato?
Né l’uno né l’altro. L’ordinanza riguarda solo l’ammissibilità del conflitto; la responsabilità penale non è oggetto di questa decisione.
Cosa accadrà ora?
Il ricorso sarà notificato al Senato e il giudizio proseguirà nel merito, in cui la Corte deciderà a chi spettasse il potere conteso.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione – insindacabilità delle opinioni dei parlamentari, oggetto della delibera del Senato.
- Art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.