Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 184 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che estendeva ai vertici delle strutture territoriali delle federazioni sportive il divieto di rinnovo dei mandati previsto per gli organi nazionali.
Di cosa si tratta
Per favorire il ricambio ai vertici dello sport organizzato, una legge del 2018 aveva introdotto limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali. La disposizione censurata estendeva questo divieto anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali (regionali e locali) delle federazioni e delle discipline sportive associate. Alcuni soggetti del mondo sportivo hanno contestato questa estensione: le federazioni sono associazioni di natura privata e applicare un limite così ampio anche ai dirigenti territoriali comprimeva l’autonomia associativa e il diritto di elettorato passivo (cioè di candidarsi ed essere eletti) senza una sufficiente giustificazione, andando oltre quanto necessario per garantire il ricambio. La questione è giunta alla Corte costituzionale, chiamata a valutare l’equilibrio tra l’esigenza di evitare la cristallizzazione delle cariche e l’autonomia delle associazioni sportive private.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate le disposizioni del d.lgs. n. 242 del 1999 (riordino del CONI), come modificate dalla legge n. 8 del 2018, in riferimento a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 2, 3, 18 e 51 della Costituzione (autonomia associativa, uguaglianza, libertà di associazione e accesso alle cariche), nella parte in cui estendevano agli organi territoriali delle federazioni il divieto di rinnovo dei mandati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, nella parte in cui estendeva ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate il divieto previsto per gli organi nazionali (nel testo vigente prima delle modifiche del d.l. n. 75 del 2023). Cade così il limite riferito ai vertici territoriali.
Il principio
Estendere indistintamente ai vertici territoriali delle federazioni sportive private il divieto di rinnovo dei mandati pensato per gli organi nazionali eccede quanto necessario a garantire il ricambio e comprime ingiustificatamente l’autonomia associativa e l’accesso alle cariche elettive.
Domande e risposte
Perché il divieto per gli organi nazionali resta?
La sentenza colpisce solo l’estensione del divieto ai vertici territoriali; la disciplina dei limiti ai mandati degli organi nazionali del CONI e delle federazioni non è stata toccata.
Le federazioni sportive sono enti pubblici o privati?
Sono associazioni di natura privata, pur svolgendo funzioni di interesse pubblico nello sport: la loro autonomia associativa è un valore costituzionalmente rilevante.
Che cos’è l’elettorato passivo?
È il diritto di candidarsi ed essere eletti a una carica; il divieto esteso ai territoriali lo comprimeva oltre il necessario, secondo la Corte.
Chi può ora ricandidarsi negli organi territoriali?
Venuto meno il divieto esteso, i dirigenti delle strutture territoriali non sono più soggetti, per effetto di quella norma, al limite di rinnovo previsto per gli organi nazionali.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – tutela delle formazioni sociali e dell’autonomia associativa.
- Art. 18 della Costituzione – libertà di associazione, riferita alle federazioni sportive private.
- Art. 51 della Costituzione – accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
- Art. 16 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dalla legge n. 8 del 2018 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.