Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 65/2024 la Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati, ha affermato che spettava alla giustizia ordinaria e amministrativa giudicare di una controversia su un appalto della Camera, escludendo l’autodichia in questa materia.
Di cosa si tratta
Gli organi costituzionali, come la Camera dei deputati, godono di una particolare autonomia che si è storicamente tradotta nell’autodichia, cioè nella possibilità di giudicare al proprio interno certe controversie. Il caso nasce da una procedura di appalto indetta dalla Camera per servizi di monitoraggio: alcune imprese escluse hanno impugnato i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, e la controversia è giunta fino al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, che hanno affermato la giurisdizione del giudice comune. La Camera ha allora promosso conflitto di attribuzione, sostenendo che spettasse a sé stessa, e non ai giudici ordinari e amministrativi, decidere quelle controversie. La questione tocca i confini dell’autodichia degli organi costituzionali, un tema delicato che riguarda il bilanciamento tra l’autonomia delle istituzioni parlamentari e il diritto dei cittadini e delle imprese a una tutela giurisdizionale piena davanti a un giudice.
La questione di legittimità costituzionale
La Camera dei deputati ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, in relazione alle sentenze con cui questi avevano affermato la giurisdizione del giudice comune sulla controversia in materia di appalto, ritenendo lese le proprie attribuzioni costituzionali in tema di autonomia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato affermare, con le sentenze impugnate, la giurisdizione del giudice comune nella controversia da cui origina il conflitto. Il ricorso della Camera è stato quindi respinto: in materia di appalti l’autodichia non si estende e la tutela è affidata al giudice ordinario e amministrativo.
Il principio
L’autonomia degli organi costituzionali non comporta l’autodichia su ogni controversia: le liti su procedure di appalto, che incidono su posizioni di terzi, rientrano nella giurisdizione del giudice comune, a garanzia della tutela giurisdizionale.
Domande e risposte
Che cos’è l’autodichia?
È la prerogativa di alcuni organi costituzionali di giudicare al proprio interno determinate controversie, sottraendole ai giudici ordinari. La Corte ne ha precisato i limiti.
Le imprese escluse da un appalto della Camera possono rivolgersi al giudice comune?
Sì. La Corte ha confermato che la giurisdizione su quelle controversie spetta al giudice ordinario e amministrativo, non agli organi interni della Camera.
Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti tra poteri o organi dello Stato su chi sia titolare di una determinata attribuzione costituzionale. Qui riguardava chi dovesse giudicare la controversia.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione – diritto alla tutela giurisdizionale, sotteso alla decisione
- Art. 64 della Costituzione – autonomia delle Camere
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.