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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 141 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vietava di far prevalere l’attenuante del danno di speciale tenuità sulla recidiva reiterata.

Di cosa si tratta

L’art. 69 del codice penale regola il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti. Il suo quarto comma, frutto di una riforma del 2005, vietava al giudice di ritenere prevalenti alcune attenuanti sulla recidiva reiterata, imponendo al massimo l’equivalenza. In questo caso era in gioco l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) di fronte alla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.). Il divieto impediva al giudice di adeguare la pena alla reale gravità del fatto quando il danno fosse minimo, costringendolo a trattare allo stesso modo situazioni molto diverse. La questione tocca il principio per cui la pena deve essere proporzionata e individualizzata. La Corte ha rimosso questo automatismo, restituendo al giudice il potere di valutazione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Il principio

Gli automatismi sanzionatori che impediscono al giudice di valorizzare l’attenuante del danno di speciale tenuità di fronte alla recidiva violano i principi di eguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena: la pena deve poter riflettere la reale gravità del fatto.

Domande e risposte

Cosa cambia in concreto per il giudice?

Il giudice può ora ritenere prevalente l’attenuante del danno di speciale tenuità sulla recidiva reiterata, adeguando la pena alla modesta entità del danno.

Significa che la recidiva non conta più?

No: la recidiva resta rilevante; viene solo rimosso l’automatismo che impediva di valorizzare un’attenuante quando il danno è minimo.

Perché gli automatismi sanzionatori sono problematici?

Perché impongono trattamenti uguali a situazioni diverse, in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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