Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 141 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vietava di far prevalere l’attenuante del danno di speciale tenuità sulla recidiva reiterata.
Di cosa si tratta
L’art. 69 del codice penale regola il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti. Il suo quarto comma, frutto di una riforma del 2005, vietava al giudice di ritenere prevalenti alcune attenuanti sulla recidiva reiterata, imponendo al massimo l’equivalenza. In questo caso era in gioco l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) di fronte alla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.). Il divieto impediva al giudice di adeguare la pena alla reale gravità del fatto quando il danno fosse minimo, costringendolo a trattare allo stesso modo situazioni molto diverse. La questione tocca il principio per cui la pena deve essere proporzionata e individualizzata. La Corte ha rimosso questo automatismo, restituendo al giudice il potere di valutazione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il principio
Gli automatismi sanzionatori che impediscono al giudice di valorizzare l’attenuante del danno di speciale tenuità di fronte alla recidiva violano i principi di eguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena: la pena deve poter riflettere la reale gravità del fatto.
Domande e risposte
Cosa cambia in concreto per il giudice?
Il giudice può ora ritenere prevalente l’attenuante del danno di speciale tenuità sulla recidiva reiterata, adeguando la pena alla modesta entità del danno.
Significa che la recidiva non conta più?
No: la recidiva resta rilevante; viene solo rimosso l’automatismo che impediva di valorizzare un’attenuante quando il danno è minimo.
Perché gli automatismi sanzionatori sono problematici?
Perché impongono trattamenti uguali a situazioni diverse, in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e proporzionalità della pena.
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa e personalità della responsabilità penale.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.