Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 135 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 299 del codice civile nella parte in cui non consente, nell’adozione di una persona maggiorenne, di aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato, se entrambi lo chiedono.

Di cosa si tratta

Nell’adozione di persone maggiori di età, l’art. 299, primo comma, del codice civile prevedeva che l’adottato assumesse il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio. Un giudice ha dubitato della legittimità di questa regola rigida, che non lasciava all’adottante e all’adottato alcuna scelta sull’ordine dei cognomi, neppure quando entrambi fossero d’accordo. Il tema tocca l’identità personale: il cognome non è un mero dato anagrafico, ma un elemento centrale dell’identità della persona, costruita e consolidata nel tempo. Per chi viene adottato da adulto, vedersi anteporre obbligatoriamente un nuovo cognome può significare la perdita del segno identitario con cui è conosciuto. La Corte ha valorizzato l’autonomia e l’accordo delle parti, riconoscendo la possibilità di posporre il cognome dell’adottante.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 299, primo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, per la rigidità della regola sull’ordine dei cognomi nell’adozione del maggiorenne; era inoltre prospettato un profilo ex art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU, dichiarato però inammissibile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, quando entrambi, nel manifestare il consenso, si siano espressi in tal senso. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU.

Il principio

Il cognome è parte essenziale dell’identità personale: nell’adozione del maggiorenne deve essere riconosciuta, in presenza del consenso di entrambi, la possibilità di aggiungere il cognome dell’adottante a quello originario, anziché anteporlo automaticamente.

Domande e risposte

Chi può chiedere di aggiungere, anziché anteporre, il cognome?

L’adottante e l’adottato maggiorenne, quando entrambi, nel manifestare il consenso all’adozione, si esprimono a favore di questo effetto.

Vale per l’adozione dei minori?

No: la pronuncia riguarda l’art. 299 cod. civ., cioè l’adozione di persone maggiori di età.

Perché il cognome è tutelato a livello costituzionale?

Perché rientra nel diritto all’identità personale, riconducibile agli artt. 2 e 3 della Costituzione: identifica la persona nella vita di relazione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.