Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 18/2024 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze, perche’ riesamini la questione sull’accesso ai benefici penitenziari alla luce delle modifiche normative sopravvenute.
Di cosa si tratta
L’ordinamento penitenziario disciplina i cosiddetti reati ostativi, per i quali l’accesso ai benefici (come permessi premio e misure alternative alla detenzione) e’ subordinato a condizioni particolarmente rigorose, in passato fondate soprattutto sulla collaborazione con la giustizia. Questa disciplina e’ stata oggetto, negli ultimi anni, di importanti modifiche legislative, anche per adeguarla a precedenti pronunce costituzionali. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva sollevato una questione di legittimita’ costituzionale sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Nel frattempo, pero’, la normativa e’ cambiata. La Corte costituzionale ha quindi restituito gli atti al giudice, perche’ valuti se, nel nuovo contesto, il dubbio di costituzionalita’ sussista ancora e sia rilevante. La vicenda riguarda il delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza e finalita’ rieducativa della pena, in un settore in continua evoluzione normativa.
La questione di legittimita’ costituzionale
Era impugnato l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 4 e 27 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Il giudice dovra’ riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modifiche normative intervenute sull’art. 4-bis.
Il principio
In presenza di modifiche normative sopravvenute che incidono sulla disposizione impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perche’ ne rivaluti la rilevanza e la fondatezza nel nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
La Corte ha deciso sui reati ostativi?
No. Ha restituito gli atti al giudice perche’ riesamini la questione alla luce delle nuove norme: non vi e’ una decisione di merito.
Cosa deve fare ora il Tribunale di sorveglianza?
Deve verificare se il dubbio di costituzionalita’ sia ancora attuale e rilevante nel mutato quadro normativo e, se del caso, sollevare nuovamente la questione.
Perche’ la disciplina dei reati ostativi cambia spesso?
Perche’ e’ al centro di un continuo adeguamento tra esigenze di sicurezza e finalita’ rieducativa della pena, anche in attuazione di precedenti pronunce costituzionali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, invocate a sostegno della questione.
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro, richiamato nel percorso rieducativo.
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, parametro centrale in materia penitenziaria.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.