Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni gia avvenute fossero ritenute sufficienti per la rettificazione di attribuzione di sesso.
Di cosa si tratta
La rettificazione di attribuzione di sesso consente a una persona di ottenere il riconoscimento giuridico di un’identita di genere diversa da quella registrata alla nascita. La normativa prevede un procedimento davanti al tribunale che, in determinati casi, deve autorizzare il trattamento medico-chirurgico necessario all’adeguamento dei caratteri sessuali. Il Tribunale di Bolzano ha sollevato la questione rilevando un’incongruenza: la legge imponeva al tribunale di autorizzare il trattamento medico-chirurgico anche quando lo stesso tribunale riteneva che le modificazioni dei caratteri sessuali gia intervenute fossero sufficienti per accogliere la domanda di rettificazione. In pratica, si pretendeva un’autorizzazione a un intervento ritenuto non piu necessario, con un possibile sacrificio ingiustificato dell’integrita fisica e dell’autodeterminazione della persona. La questione tocca il diritto all’identita di genere, la salute e la liberta di disporre del proprio corpo.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011, nella parte in cui imponeva l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni gia avvenute fossero ritenute sufficienti per la rettificazione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione (diritti inviolabili, eguaglianza, tutela della salute).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescriveva l’autorizzazione al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali gia intervenute fossero ritenute sufficienti per accogliere la domanda di rettificazione. Sono state invece dichiarate inammissibili le ulteriori questioni sull’art. 1 della legge n. 164 del 1982. Non e quindi piu necessaria l’autorizzazione a un intervento ritenuto superfluo dal giudice.
Il principio
Non puo essere imposta l’autorizzazione a un trattamento medico-chirurgico per la rettificazione di sesso quando il giudice ritiene gia sufficienti le modificazioni dei caratteri sessuali intervenute: pretendere un intervento non necessario sacrifica ingiustificatamente la salute e l’integrita fisica della persona.
Domande e risposte
Che cos’e la rettificazione di attribuzione di sesso?
E il procedimento con cui una persona ottiene il riconoscimento giuridico di un’identita di genere diversa da quella registrata alla nascita.
Cosa imponeva la norma dichiarata illegittima?
Imponeva al tribunale di autorizzare il trattamento medico-chirurgico anche quando lo stesso tribunale riteneva sufficienti le modificazioni gia avvenute: cioe di pretendere un intervento non necessario.
Cosa cambia dopo la sentenza?
Quando il giudice ritiene gia sufficienti le modificazioni intervenute, non e piu necessaria un’autorizzazione a un ulteriore intervento chirurgico ai fini della rettificazione.
La sentenza obbliga a sottoporsi a interventi?
Al contrario: rimuove l’obbligo di autorizzare un trattamento chirurgico ritenuto superfluo, a tutela della salute e dell’autodeterminazione della persona.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute e liberta di disporre del proprio corpo, parametro centrale.
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili, compresa l’identita personale e di genere.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, anch’essa invocata.
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Vedi anche
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