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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 99/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli piccoli, ampliando le sedi presso cui puo’ chiedere l’avvicinamento alla famiglia.

Di cosa si tratta

Il Testo unico sulla maternita’ e paternita’ prevede uno strumento di tutela della famiglia: il dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni puo’ chiedere un trasferimento temporaneo in una sede vicina a quella in cui l’altro genitore lavora, per consentire alla famiglia di stare unita nei primi anni di vita del bambino. La norma, pero’, ancorava questa possibilita’ solo alla provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attivita’ lavorativa, senza considerare il caso in cui la residenza della famiglia si trovi altrove. Il Consiglio di Stato ha dubitato della legittimita’ di questa limitazione, ritenendola irragionevole e lesiva della tutela della famiglia e dei figli: il diritto all’avvicinamento dovrebbe poter riguardare anche la sede dove la famiglia ha effettivamente la propria residenza. In gioco c’era la concreta possibilita’, per i genitori che lavorano nel pubblico impiego, di conciliare lavoro e cura dei figli piccoli, evitando separazioni forzate nei primi anni di vita del bambino.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il Consiglio di Stato, sezione terza, ha impugnato l’art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico maternita’ e paternita’), in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non considerava la sede di residenza della famiglia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui consente il trasferimento solo verso la provincia o regione in cui l’altro genitore lavora, anziche’ anche verso quella in cui e’ fissata la residenza della famiglia. Il diritto all’avvicinamento si estende cosi’ alla sede di residenza familiare.

Il principio

La tutela della famiglia e dei figli minori impone che il genitore dipendente pubblico possa chiedere il trasferimento temporaneo non solo verso la sede dell’attivita’ lavorativa dell’altro genitore, ma anche verso quella in cui e’ fissata la residenza della famiglia.

Domande e risposte

Chi puo’ chiedere il trasferimento temporaneo?

Il dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni, per avvicinarsi alla famiglia nei primi anni di vita del bambino.

Cosa cambia dopo la sentenza?

Il trasferimento puo’ essere richiesto anche verso la provincia o regione dove e’ fissata la residenza della famiglia, non solo dove lavora l’altro genitore.

Perche’ la norma era irragionevole?

Perche’ ignorava il caso, frequente, in cui la residenza familiare si trova in un luogo diverso da quello di lavoro dell’altro genitore, limitando la tutela.

Quali articoli della Costituzione tutelano la famiglia?

Gli artt. 29, 30 e 31, che riconoscono i diritti della famiglia, il dovere di mantenere ed educare i figli e la protezione della maternita’ e dell’infanzia.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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