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Con la sentenza n. 185 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, compresi chimici e fisici.
Di cosa si tratta
Tra le misure anti COVID-19, una norma del 2021 imponeva l’obbligo di vaccinazione, pena la sospensione dall’albo, agli esercenti le professioni sanitarie. Il Tribunale di Genova ha sollevato un dubbio: l’obbligo, formulato in modo ampio, si applicava indistintamente a tutti gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, compresi i chimici e i fisici, anche quando la loro attività concreta non comportasse contatto con i pazienti. Secondo il giudice, estendere l’obbligo senza alcuna verifica delle effettive modalità di esercizio della professione poteva risultare irragionevole e lesivo di diritti fondamentali e del diritto al lavoro. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando i principi di tutela dei diritti inviolabili, di uguaglianza, del lavoro e della salute. Anche in questo caso, però, la Corte non ha esaminato il merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova, sezione prima civile, ha impugnato l’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 (conv. nella legge n. 76 del 2021, come sostituito dal d.l. n. 172 del 2021), in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 32 della Costituzione, nella parte in cui imponeva l’obbligo vaccinale, a pena di sospensione dall’albo, indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, in particolare ai chimici e ai fisici, o comunque senza verifica delle concrete modalità di svolgimento della professione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La decisione non entra nel merito dell’obbligo vaccinale: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutarne la conformità alla Costituzione, lasciando in vigore la disposizione.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale, anche su temi sensibili come l’obbligo vaccinale, devono essere prospettate in modo da permettere l’esame nel merito; quando difettano i presupposti processuali la Corte si ferma all’inammissibilità.
Domande e risposte
La Corte ha valutato se l’obbligo per chimici e fisici fosse giustificato?
No. Avendo dichiarato inammissibili le questioni, non si è pronunciata sul merito: la valutazione sulla ragionevolezza dell’estensione resta impregiudicata.
Che cosa contestava il Tribunale di Genova?
L’applicazione indistinta dell’obbligo a tutti gli iscritti agli albi sanitari, compresi chimici e fisici, senza verificare se la professione comportasse effettivo contatto con i pazienti.
Qual era la sanzione in caso di mancata vaccinazione?
La sospensione dall’albo professionale, con conseguente impossibilità di esercitare, finché perdurava l’obbligo.
La questione può tornare davanti alla Corte?
In linea generale sì, se riproposta correttamente; va però considerato che la disciplina emergenziale anti COVID-19 è in larga parte cessata.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – tutela dei diritti inviolabili, tra i parametri invocati.
- Art. 4 della Costituzione – diritto al lavoro, inciso dalla sospensione dall’albo.
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute come diritto e interesse della collettività, sfondo dell’obbligo vaccinale.
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, rispetto all’applicazione indistinta dell’obbligo.
- Art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. nella legge n. 76 del 2021 (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.