Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 191 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice dell’udienza preliminare di Roma contro il Senato, che aveva negato l’utilizzo di atti relativi a un parlamentare.
Di cosa si tratta
La Costituzione prevede particolari garanzie per i parlamentari: certe limitazioni della loro libertà o l’uso di determinati atti che li riguardano richiedono l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Nel caso, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva chiesto al Senato l’autorizzazione necessaria nell’ambito di un procedimento penale; il Senato, con deliberazione del 9 marzo 2022, aveva rigettato la richiesta. Il giudice ha ritenuto che questo diniego ledesse le proprie prerogative giurisdizionali e ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale di stabilire se la decisione del Senato fosse legittima o se avesse indebitamente compresso il potere del giudice di procedere. In questa prima fase la Corte non decide il merito del contrasto, ma solo se il conflitto possa essere instaurato, verificando che vi siano gli organi e la materia per un conflitto tra poteri.
La questione di legittimità costituzionale
Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non di una questione su una legge. Il Giudice dell’udienza preliminare di Roma lamenta che la deliberazione del Senato del 9 marzo 2022 (Doc. IV, n. 10), di rigetto della sua richiesta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 (attuazione dell’art. 68 Cost.), abbia leso le sue attribuzioni giurisdizionali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato. La pronuncia dispone la notifica del ricorso al Senato e il prosieguo del giudizio: la decisione di merito è rinviata alla fase successiva.
Il principio
Il giudice che ritenga lesa la propria potestà di procedere da una delibera parlamentare in materia di garanzie ex art. 68 Cost. può sollevare conflitto di attribuzione: la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo ne rende ammissibile la trattazione, salvo l’esame del merito.
Domande e risposte
Che cosa decide questa ordinanza?
Decide soltanto che il conflitto è ammissibile e va istruito: non stabilisce ancora se il Senato avesse ragione a rigettare la richiesta del giudice.
Perché serviva l’autorizzazione del Senato?
Perché l’art. 68 Cost. e la legge n. 140 del 2003 subordinano certi atti che riguardano i parlamentari all’autorizzazione della Camera di appartenenza, a tutela dell’indipendenza della funzione.
Chi può promuovere un conflitto tra poteri dello Stato?
Gli organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono: qui un giudice, in quanto organo giurisdizionale indipendente, e il Senato.
Cosa accadrà ora?
Il ricorso sarà notificato al Senato e il giudizio proseguirà nella fase di merito, in cui la Corte deciderà a chi spettasse il potere conteso.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione – garanzie e autorizzazioni a tutela dei membri del Parlamento, oggetto della delibera del Senato.
- Art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (attuazione dell’art. 68 Cost.) (testo su Normattiva).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.