Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 82/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia, ritenendola invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

Di cosa si tratta

La tutela del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali è materia riservata in via esclusiva allo Stato. La Regione Puglia aveva inserito in un provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio una disposizione che incideva sulla realizzazione di interventi edilizi anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dove la realizzazione di opere richiede il nulla osta paesaggistico previsto dal codice dei beni culturali. Il Governo ha impugnato la norma ritenendo che la Regione avesse finito per derogare alla disciplina statale a tutela del paesaggio. La questione tocca un equilibrio sensibile: da un lato l’interesse a semplificare e consentire interventi sul territorio, dall’altro la protezione di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, presidiata da regole statali uniformi. Si discuteva quindi del confine tra autonomia regionale e competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in relazione al codice dei beni culturali e del paesaggio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale. La disposizione invadeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, derogando alla disciplina statale che richiede il rispetto del vincolo paesaggistico per gli interventi nelle aree protette. La norma regionale è stata annullata.

Il principio

La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali è competenza esclusiva dello Stato: le Regioni non possono introdurre discipline che, anche indirettamente, deroghino alle regole statali poste a protezione delle aree vincolate paesaggisticamente.

Domande e risposte

Che cosa è stato annullato?

La norma pugliese che incideva sugli interventi edilizi in aree soggette a vincolo paesaggistico, in contrasto con la disciplina statale di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

Le Regioni non possono legiferare in materia ambientale?

Possono intervenire su materie connesse, ma non possono derogare alle regole statali esclusive di tutela dell’ambiente e del paesaggio, che assicurano standard uniformi su tutto il territorio nazionale.

Che cos’è il vincolo paesaggistico?

È la sottoposizione di determinate aree, di particolare pregio, a un regime di protezione: gli interventi richiedono autorizzazioni specifiche, come il nulla osta paesaggistico previsto dal codice dei beni culturali.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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