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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 113/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 131-bis del codice penale relative alla causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, per i difetti dell’ordinanza di rimessione.

Di cosa si tratta

L’art. 131-bis del codice penale prevede la non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto: quando un reato e’ di lieve entita’ e l’offesa e’ minima, il giudice puo’ non punire l’autore. La disciplina e’ stata modificata nel tempo, anche con l’introduzione di esclusioni per determinati reati. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimita’ di una di queste previsioni, in particolare quella che esclude la tenuita’ per certe ipotesi, ritenendola in contrasto con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena. Tuttavia, come ricordato anche dalla giurisprudenza di legittimita’, questa causa di non punibilita’ e’ un istituto di diritto penale sostanziale, soggetto alle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo e al divieto di retroattivita’ sfavorevole. La Corte era chiamata a valutare la questione, ma la qualita’ dell’ordinanza di rimessione si e’ rivelata decisiva per l’esito.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il GIP del Tribunale di Firenze ha impugnato l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, denunciando una disparita’ di trattamento e un contrasto con la funzione rieducativa della pena.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita’ delle questioni. L’ordinanza di rimessione presentava carenze tali da impedire l’esame nel merito, anche alla luce della natura sostanziale dell’istituto e delle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo.

Il principio

La causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto e’ un istituto di diritto penale sostanziale, soggetto al divieto di retroattivita’ sfavorevole; le relative questioni di legittimita’ devono essere sollevate con ordinanze adeguatamente motivate, pena la manifesta inammissibilita’.

Domande e risposte

Cos’e’ la particolare tenuita’ del fatto?

E’ una causa di non punibilita’ che consente al giudice di non punire chi ha commesso un reato di lieve entita’, con offesa minima e comportamento non abituale.

La Corte ha detto che l’esclusione e’ legittima?

No: non e’ entrata nel merito. Ha dichiarato inammissibili le questioni per i difetti dell’ordinanza di rimessione.

Perche’ conta che sia un istituto sostanziale?

Perche’ segue le regole sulla successione delle leggi penali nel tempo, tra cui il divieto di applicare retroattivamente norme sfavorevoli all’imputato.

Il giudice puo’ risollevare la questione?

Si’, correggendo i difetti dell’ordinanza, se ricorrono i presupposti di rilevanza nel giudizio in corso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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