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Con la sentenza n. 163 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla disciplina della revoca dell’espulsione disposta come sanzione sostitutiva dello straniero condannato.
Di cosa si tratta
Il testo unico sull’immigrazione consente, in alcuni casi, di sostituire la pena detentiva nei confronti dello straniero con l’espulsione dal territorio dello Stato. Quando però lo straniero rientra illegalmente in Italia, commettendo il reato di reingresso, si pone il problema di chi e quando possa revocare la sanzione sostitutiva dell’espulsione. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dubitato della legittimità della norma nella parte in cui, secondo l’interpretazione contestata, attribuiva la competenza a revocare l’espulsione al giudice dell’esecuzione anziché al giudice che accerta il reato di reingresso, e ciò anche prima che tale reato fosse accertato con sentenza definitiva. La questione tocca le garanzie della difesa e la presunzione di non colpevolezza: si discuteva se la revoca potesse fondarsi su un fatto non ancora accertato in via definitiva, con il rischio di pregiudicare la posizione dell’interessato.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione). La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza, diritto di difesa e presunzione di non colpevolezza).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale. Interpretata correttamente, la disciplina della revoca dell’espulsione sostitutiva non viola il diritto di difesa né la presunzione di non colpevolezza: la sentenza fornisce una lettura conforme a Costituzione, lasciando in vigore la norma.
Il principio
La disciplina sulla revoca dell’espulsione disposta come sanzione sostitutiva è compatibile con la Costituzione se interpretata in modo da rispettare il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza, senza fondare effetti pregiudizievoli su un reato non ancora accertato in via definitiva.
Domande e risposte
Che cos’è l’espulsione come sanzione sostitutiva?
È la misura con cui, in determinati casi, la pena detentiva nei confronti dello straniero viene sostituita con l’allontanamento dal territorio dello Stato.
Perché contava chi è competente a revocare l’espulsione?
Perché individuare il giudice competente e il momento della revoca incide sulle garanzie difensive: il Tribunale temeva che la revoca potesse basarsi su un reingresso non ancora accertato in via definitiva.
Cosa ha stabilito in concreto la Corte?
Che la norma, letta correttamente, non viola la Costituzione: ha quindi respinto i dubbi indicando l’interpretazione conforme, senza annullare la disposizione.
Che cos’è la presunzione di non colpevolezza?
È il principio dell’art. 27, secondo comma, Cost. per cui l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva: nessun effetto sanzionatorio può fondarsi su un reato non ancora accertato.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza, parametro centrale della decisione.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, profilo principale della questione.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, anch’esso invocato.
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Vedi anche
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