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Con l’ordinanza n. 14 del 2024 la Corte costituzionale ha giudicato manifestamente infondata la questione sul divieto di sospendere l’ordine di esecuzione della pena per chi è condannato per furto in abitazione.
Di cosa si tratta
Quando una condanna diventa definitiva e la pena è contenuta, la legge prevede di norma la sospensione dell’ordine di esecuzione, così da consentire al condannato di chiedere una misura alternativa al carcere prima di entrarvi. Per alcuni reati, però, questa sospensione è esclusa: tra essi il furto in abitazione. Un condannato a due anni di reclusione per furto in abitazione aveva chiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione; il Tribunale di Catania, dovendo rigettare l’istanza in base alla norma, ha dubitato della sua legittimità costituzionale. Secondo il giudice rimettente, escludere proprio il furto in abitazione produrrebbe una disparità di trattamento irragionevole rispetto a reati più gravi e contrasterebbe con la finalità rieducativa della pena. La questione tocca un tema concreto per molti: se chi è condannato a pene brevi possa accedere subito alle misure alternative oppure debba comunque iniziare a scontare la detenzione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione per i condannati per furto in abitazione (art. 624-bis, primo comma, cod. pen.). Il Tribunale di Catania lo riteneva in contrasto con l’art. 3 (ragionevolezza e uguaglianza) e con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione (finalità rieducativa della pena).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Trattandosi di scelte di politica criminale rimesse alla discrezionalità del legislatore, l’inclusione del furto in abitazione tra i reati per cui non opera la sospensione automatica non risulta irragionevole né lesiva della funzione rieducativa, restando comunque aperta per il condannato la possibilità di chiedere misure alternative.
Il principio
La selezione dei reati per i quali non si applica la sospensione automatica dell’ordine di esecuzione rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola la Costituzione se non è manifestamente irragionevole; la finalità rieducativa della pena resta garantita dalla possibilità di accedere successivamente alle misure alternative.
Domande e risposte
Chi è condannato per furto in abitazione entra subito in carcere?
L’ordine di esecuzione non viene sospeso automaticamente, ma il condannato può comunque chiedere al magistrato di sorveglianza l’accesso alle misure alternative alla detenzione.
Perché la Corte ha respinto la questione?
Perché la scelta dei reati esclusi dalla sospensione automatica appartiene alla discrezionalità del legislatore e, in questo caso, non è apparsa manifestamente irragionevole.
La pena resta orientata alla rieducazione?
Sì: la mancata sospensione iniziale non impedisce di ottenere in seguito misure alternative, coerenti con la funzione rieducativa prevista dall’art. 27 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 27 della Costituzione – finalità rieducativa della pena.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.