Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 203 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Puglia che ritardava le elezioni regionali in caso di dimissioni del Presidente, perché in contrasto con la regola costituzionale del simul stabunt, simul cadent.
Di cosa si tratta
Nelle Regioni a elezione diretta del Presidente vige il principio per cui, se il Presidente eletto dal popolo cade (per dimissioni, sfiducia, impedimento permanente), cade con lui anche il Consiglio regionale e si torna a votare. La Regione Puglia, con la legge di stabilità regionale 2023, aveva modificato la propria legge elettorale stabilendo che, in caso di scioglimento anticipato, le nuove elezioni andassero indette entro sei mesi, con un termine che decorreva dalla “presa d’atto” del Consiglio e, in caso di dimissioni del Presidente, da effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte: introducendo passaggi e termini dilatori, la legge regionale finiva per allungare i tempi tra la caduta del Presidente e il nuovo voto, in tensione con la regola costituzionale che vuole un legame immediato e automatico tra sorte del Presidente e sorte del Consiglio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 96, comma 1, della legge reg. Puglia n. 32 del 2022 in riferimento agli artt. 123 della Costituzione (in relazione allo statuto regionale) e 126, terzo comma, Cost. La censura riguarda i periodi che introducevano la “presa d’atto” e i relativi termini, ritenuti lesivi del principio simul stabunt, simul cadent desumibile dall’art. 126 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 96, comma 1, della legge reg. Puglia n. 32 del 2022, nella parte in cui introduceva il terzo e il quarto periodo nell’art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005. Quelle disposizioni, prevedendo una “presa d’atto” del Consiglio e termini per essa, contrastano con l’automatismo costituzionale che impone, alla caduta del Presidente eletto direttamente, lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove elezioni.
Il principio
Nelle Regioni con elezione diretta del Presidente, la cessazione di quest’ultimo comporta automaticamente lo scioglimento del Consiglio e il ritorno alle urne: la legge regionale non può inserire passaggi o termini che ritardino o condizionino questo effetto, fissato dall’art. 126 della Costituzione.
Domande e risposte
Che cos’è il principio “simul stabunt, simul cadent”?
È la regola, prevista dall’art. 126 Cost. per le Regioni a elezione diretta del Presidente, secondo cui Presidente e Consiglio “stanno insieme e cadono insieme”: la caduta dell’uno determina lo scioglimento dell’altro e nuove elezioni.
Perché la Regione non poteva fissare quei termini?
Perché introducevano una fase intermedia (la “presa d’atto” con i suoi termini) che spezzava l’automatismo costituzionale, allungando il periodo tra le dimissioni del Presidente e il nuovo voto.
Le Regioni possono comunque disciplinare le proprie elezioni?
Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione e dalla legge statale; non possono derogare al meccanismo dell’art. 126 Cost. nelle Regioni a elezione diretta del Presidente.
Cosa succede ora in Puglia in caso di scioglimento anticipato?
Caduti i periodi dichiarati illegittimi, resta la disciplina conforme alla Costituzione: lo scioglimento e l’indizione di nuove elezioni seguono l’automatismo dell’art. 126 Cost., senza i passaggi dilatori annullati.
Norme collegate
- Art. 126 della Costituzione – disciplina lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente, fonte del principio simul stabunt simul cadent.
- Art. 123 della Costituzione – riserva allo statuto regionale la forma di governo, parametro insieme all’art. 126 Cost.
- Legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32 (legge di stabilità regionale 2023), art. 96, comma 1 – norma dichiarata illegittima (testo su Normattiva e bollettino regionale).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.