Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 24/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma dell’ordinamento penitenziario che impediva in modo automatico la concessione di permessi premio.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda i permessi premio, uno strumento del percorso rieducativo del detenuto che gli consente, a determinate condizioni, di trascorrere brevi periodi fuori dal carcere. La norma contestata prevedeva un automatismo: al verificarsi di una certa situazione, la concessione del permesso premio era preclusa, senza che il magistrato di sorveglianza potesse valutare in concreto il caso. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato il dubbio di legittimità, ritenendo che un divieto rigido e automatico contrastasse con la finalità rieducativa della pena, che richiede invece una valutazione individuale del percorso del detenuto. La pronuncia si inserisce in un filone consolidato della Corte, contrario agli automatismi che impediscono al giudice di adattare l’esecuzione della pena alla situazione concreta.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 30-ter, comma 5, della legge sull’ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), sui permessi premio. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto lamentava il contrasto, fra l’altro, con gli artt. 3 e 27 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, della legge n. 354 del 1975. L’automatismo che precludeva la concessione del permesso premio impediva al magistrato di sorveglianza la necessaria valutazione individuale, in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
Il principio
Nell’esecuzione della pena sono illegittimi gli automatismi che precludono in modo rigido un beneficio penitenziario senza consentire al giudice di valutare in concreto il percorso del detenuto: la finalità rieducativa richiede una valutazione individuale.
Domande e risposte
Cos’è il permesso premio?
È un beneficio penitenziario che consente al detenuto, a certe condizioni, di trascorrere brevi periodi fuori dal carcere come parte del percorso rieducativo.
Perché gli automatismi sono problematici?
Perché impediscono al giudice di valutare il singolo caso, mentre la finalità rieducativa della pena richiede una valutazione individuale del percorso del detenuto.
Dopo la sentenza i permessi premio sono automatici?
No: viene rimosso il divieto automatico, ma la concessione resta subordinata alla valutazione in concreto del magistrato di sorveglianza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro decisivo
Vedi anche
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.