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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 117/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al Senato negare l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Armando Siri alcune intercettazioni richieste dalla magistratura, annullando la relativa deliberazione.

Di cosa si tratta

L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari da indebite ingerenze: per utilizzare in un processo le intercettazioni che li riguardano, l’autorita’ giudiziaria deve chiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Questa garanzia, pero’, non e’ assoluta: serve a tutelare la libera funzione parlamentare, non a creare un’immunita’ sostanziale. Nel caso del senatore Armando Siri, il Giudice dell’udienza preliminare di Roma aveva chiesto al Senato l’autorizzazione a utilizzare alcune comunicazioni intercettate. Il Senato l’aveva negata. Il giudice ha allora sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che il diniego fosse arbitrario perche’ le intercettazioni non riguardavano l’esercizio delle funzioni parlamentari. In gioco c’era il confine tra la prerogativa del Parlamento di proteggere i propri membri e il dovere della magistratura di accertare i fatti: fin dove puo’ spingersi una Camera nel negare l’uso di prove gia’ acquisite.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la deliberazione del Senato del 9 marzo 2022, che aveva negato l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Siri le intercettazioni, richiesta ai sensi della legge n. 140 del 2003 in attuazione dell’art. 68 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato negare quell’autorizzazione e ha annullato, per le parti rilevanti, la deliberazione del 9 marzo 2022. Il diniego del Senato non era giustificato, poiche’ le comunicazioni intercettate non attenevano all’esercizio delle funzioni parlamentari tutelate dall’art. 68 Cost.

Il principio

La garanzia dell’art. 68 della Costituzione sulle intercettazioni dei parlamentari tutela la funzione, non la persona: la Camera non puo’ negare l’autorizzazione quando le comunicazioni non riguardano l’esercizio delle funzioni parlamentari, altrimenti invade le attribuzioni della magistratura.

Domande e risposte

Cosa decide concretamente questa sentenza?

Stabilisce che il Senato non poteva negare l’uso delle intercettazioni nei confronti del senatore Siri e annulla la delibera di diniego, consentendo al processo di valutarle.

Cos’e’ un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

E’ il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti su chi tra i poteri dello Stato (qui Parlamento e magistratura) sia titolare di una determinata attribuzione.

I parlamentari godono di immunita’ sulle intercettazioni?

Hanno una garanzia procedurale: l’uso delle intercettazioni richiede autorizzazione della Camera, ma solo a tutela della funzione, non come scudo generale.

Quando la Camera puo’ negare l’autorizzazione?

Quando le comunicazioni attengono all’esercizio delle funzioni parlamentari; non quando, come nel caso, riguardano fatti estranei a tali funzioni.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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