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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 122/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”, la norma che escludeva dai benefici per i superstiti delle vittime del terrorismo i familiari legati da quel grado di parentela a determinati soggetti.

Di cosa si tratta

Lo Stato riconosce particolari benefici economici e assistenziali ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata. La legge prevedeva pero’ una clausola di esclusione: per evitare che i benefici andassero a soggetti vicini agli ambienti criminali, escludeva dai vantaggi chi fosse legato, anche solo come parente o affine entro il quarto grado, a persone che si trovavano in determinate condizioni. La Corte d’appello di Napoli ha dubitato della legittimita’ di questa esclusione cosi’ ampia, perche’ colpiva familiari anche lontani, senza alcuna verifica di un loro effettivo coinvolgimento. In gioco c’era un equilibrio difficile: da un lato l’esigenza dello Stato di non premiare chi e’ contiguo alla criminalita’, dall’altro il diritto dei superstiti, magari del tutto estranei, a non essere penalizzati solo per un legame di parentela formale. La Corte era chiamata a stabilire se quella presunzione assoluta di esclusione fosse ragionevole.

La questione di legittimita’ costituzionale

La Corte d’appello di Napoli ha impugnato l’art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 151 del 2008, come convertito e successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della disposizione limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”. L’esclusione automatica di familiari anche lontani, senza alcun accertamento di un loro coinvolgimento, e’ irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalita’ di evitare che i benefici premino soggetti contigui alla criminalita’.

Il principio

Una presunzione assoluta che esclude dai benefici per le vittime del terrorismo i parenti e affini entro il quarto grado, a prescindere da ogni verifica, e’ irragionevole: la legge non puo’ penalizzare familiari estranei sulla base del solo legame formale.

Domande e risposte

Chi era escluso dai benefici prima della sentenza?

Erano esclusi anche i parenti o affini entro il quarto grado di determinati soggetti, indipendentemente da un loro effettivo coinvolgimento.

Cosa cambia dopo la pronuncia?

Cade l’esclusione automatica fondata sul grado di parentela: i superstiti non possono essere privati dei benefici solo per quel legame formale.

Perche’ si richiama l’art. 24 della Costituzione?

Perche’ garantisce il diritto di difesa: una presunzione assoluta impedisce all’interessato di dimostrare la propria estraneita’.

Lo Stato puo’ ancora escludere chi e’ legato alla criminalita’?

Si’, ma deve farlo sulla base di accertamenti concreti, non di una presunzione che colpisce indistintamente tutti i parenti entro un certo grado.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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