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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 123/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dal Governo contro le norme della Regione Sardegna in tema di denominazione e assetto delle Province, per il modo in cui le censure erano state formulate.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna ha approvato una legge omnibus che, tra l’altro, interviene sull’assetto delle Province sarde, modificando denominazioni e disposizioni di una precedente legge regionale di riordino degli enti di area vasta. Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato alcune di queste previsioni, tra cui la modifica della denominazione di una Provincia e altre disposizioni connesse, lamentando un contrasto con i limiti che la Costituzione e lo statuto pongono alla creazione e alla modifica delle circoscrizioni provinciali. La materia e’ delicata perche’ tocca il rapporto tra l’autonomia legislativa della Regione speciale e le regole sul mutamento delle circoscrizioni degli enti locali, che coinvolgono anche la consultazione delle popolazioni interessate. La Corte era chiamata a stabilire se le censure statali fossero idonee a un esame nel merito o se presentassero vizi tali da impedirne la valutazione.

La questione di legittimita’ costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 120, comma 1, lettere a), c) numero 2), d) numero 2) ed f), della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, in riferimento all’art. 43, secondo comma, dello statuto speciale per la Sardegna e all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, in relazione al Testo unico degli enti locali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Le censure governative non hanno superato il vaglio di ammissibilita’, risultando carenti nell’individuazione del contenuto lesivo e nella loro impostazione. Le ulteriori questioni sollevate con lo stesso ricorso sono state riservate a separate pronunce.

Il principio

Nel giudizio in via principale lo Stato deve articolare censure precise e adeguatamente motivate contro le leggi regionali: l’impugnazione generica o mal impostata e’ inammissibile, anche quando coinvolge l’assetto delle circoscrizioni provinciali.

Domande e risposte

La modifica delle Province sarde e’ stata confermata?

La Corte non e’ entrata nel merito: ha dichiarato inammissibili le censure, percio’ le norme regionali impugnate restano in vigore.

Cosa prevede l’art. 133 della Costituzione?

Disciplina il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province, richiedendo il coinvolgimento delle popolazioni interessate.

Perche’ le questioni sono state ritenute inammissibili?

Perche’ formulate in modo non idoneo: non individuavano con chiarezza il vizio della norma o non rispettavano i requisiti del ricorso in via principale.

Lo Stato puo’ riproporre la questione?

L’inammissibilita’ per vizi del ricorso preclude questo giudizio, ma non esclude future impugnazioni correttamente formulate nei limiti temporali previsti.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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