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Con la sentenza n. 171 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla indeducibilità dell’IMU ai fini IRAP, sollevate da due Corti di giustizia tributaria, senza pronunciarsi nel merito della disciplina fiscale.
Di cosa si tratta
L’IMU, l’imposta sugli immobili, secondo la disciplina del federalismo fiscale municipale è indeducibile ai fini dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive: in pratica le imprese non possono scomputare l’IMU pagata sui propri immobili strumentali dalla base imponibile IRAP. Due Corti di giustizia tributaria (di Milano e di Reggio Emilia) hanno dubitato della legittimità di questa regola, ritenendo che colpisse un costo effettivamente sostenuto per l’attività d’impresa e potesse quindi risultare irragionevole o contraria alla capacità contributiva e alla libertà di iniziativa economica. La Corte, però, prima di valutare nel merito una questione fiscale, verifica che il giudice rimettente l’abbia sollevata correttamente, motivandone la rilevanza nel processo e formulando in modo adeguato i dubbi. Quando questi requisiti mancano, la questione viene dichiarata inammissibile e la norma tributaria resta in vigore.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale), nella parte in cui prevede l’indeducibilità dell’IMU ai fini IRAP. Le questioni erano sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano e da quella di Reggio Emilia, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, cioè eguaglianza e ragionevolezza, libertà di iniziativa economica e capacità contributiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte la manifesta inammissibilità e in parte l’inammissibilità delle questioni. Si tratta di pronunce in rito: la Corte non ha valutato se l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP sia conforme alla Costituzione, ma ha rilevato vizi nel modo in cui le questioni erano state sollevate dai giudici tributari, tali da impedirne l’esame nel merito. La disciplina contestata resta quindi in vigore.
Il principio
La Corte può esaminare nel merito una questione tributaria solo se il giudice rimettente ne ha correttamente motivato la rilevanza e i presupposti; in mancanza, la questione è inammissibile e la norma fiscale resta applicabile, senza che ciò implichi un giudizio sulla sua legittimità.
Domande e risposte
L’IMU è davvero indeducibile dall’IRAP?
Sì. La norma censurata prevede l’indeducibilità ai fini IRAP, e dopo questa pronuncia resta in vigore: la Corte non ha modificato la regola.
La Corte ha detto che la regola è legittima?
No. Ha dichiarato le questioni inammissibili per ragioni procedurali, senza esaminarne il merito: non c’è quindi un giudizio sulla legittimità della disciplina.
I giudici tributari possono riproporre la questione?
In linea di principio sì: una questione inammissibile per vizi della motivazione può essere risollevata, se formulata correttamente in un nuovo processo rilevante.
Perché l’art. 53 della Costituzione è rilevante in materia di imposte?
L’art. 53 sancisce che tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva: è il parametro tipico per contestare tributi ritenuti irragionevoli o che colpiscono ricchezza non effettiva.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, parametro invocato contro l’indeducibilità.
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, evocata dai giudici rimettenti.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza della disciplina tributaria.
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Vedi anche
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