Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 187/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione sull’art. 13, comma 3-quater, del testo unico immigrazione, che impone al giudice di prosciogliere lo straniero espulso dopo aver acquisito la prova dell’espulsione: la disciplina non è irragionevole.

Di cosa si tratta

L’art. 13, comma 3-quater, del testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) regola il rapporto tra l’esecuzione dell’espulsione amministrativa dello straniero irregolare e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico. In sostanza, una volta che lo straniero è stato espulso e ne è acquisita la prova, il giudice, se non è ancora stato disposto il giudizio, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il Tribunale di Firenze ha sollevato dubbi su questo meccanismo, lamentando una possibile irragionevolezza nel modo in cui la definizione del processo penale viene condizionata all’avvenuta espulsione. La Corte ha dovuto valutare la coerenza di questa scelta del legislatore, che intreccia esigenze diverse: l’efficienza del sistema di rimpatrio, l’economia processuale e le garanzie del processo penale. Nella sua analisi la Corte ha richiamato anche la trasformazione dell’udienza preliminare, divenuta nel tempo un momento di valutazione non più sommario, con poteri più ampi del giudice, elemento rilevante per giudicare la ragionevolezza del meccanismo censurato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in relazione alla definizione del processo penale a carico dello straniero a seguito dell’avvenuta espulsione. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina, anche alla luce della trasformazione dell’udienza preliminare in un momento di valutazione non sommario, non sia irragionevole: il meccanismo che porta alla sentenza di non luogo a procedere dopo l’espulsione resta coerente con il sistema. La norma è quindi confermata.

Il principio

La definizione del processo penale a carico dello straniero espulso, con sentenza di non luogo a procedere una volta acquisita la prova dell’espulsione, non è irragionevole: rientra in una scelta coerente del legislatore, anche in considerazione del rafforzato ruolo dell’udienza preliminare.

Domande e risposte

Cosa prevede la norma confermata dalla Corte?

Che, una volta eseguita l’espulsione dello straniero e acquisitane la prova, il giudice penale, se non è ancora stato disposto il giudizio, pronunci sentenza di non luogo a procedere.

Significa che lo straniero espulso resta impunito?

La norma definisce il procedimento in una certa fase a seguito dell’espulsione; la Corte ha ritenuto questa scelta coerente con il sistema, bilanciando esigenze di rimpatrio ed economia processuale.

Perché la Corte parla dell’udienza preliminare?

Perché, a seguito delle riforme, l’udienza preliminare non è più un controllo sommario ma un momento di valutazione più approfondito: un elemento che la Corte ha considerato nel giudicare ragionevole il meccanismo.

Cosa significa che le questioni sono “non fondate”?

Che la Corte ha esaminato nel merito i dubbi del giudice ma li ha respinti: la norma resta valida e continua ad applicarsi.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.