Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 170/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non permetteva al medico imputato di chiamare in causa, nel processo penale, l’assicuratore obbligatorio previsto dalla legge Gelli-Bianco sulla responsabilità sanitaria.
Di cosa si tratta
La legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) ha introdotto l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture. Nel processo penale, però, l’art. 83 del codice di procedura penale consente di citare l’assicuratore come responsabile civile solo su richiesta della parte civile (il danneggiato), non dell’imputato. Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione in un procedimento a carico di un dirigente medico: il professionista accusato, pur coperto da assicurazione obbligatoria, non poteva chiamare il proprio assicuratore nel processo penale per far valere la garanzia. La Corte ha individuato un’irragionevolezza: il meccanismo assicurativo della legge Gelli-Bianco serve a tutelare sia il professionista sia il paziente danneggiato, garantendo il ristoro entro il massimale. Escludere la possibilità per l’imputato di citare l’assicuratore creava disarmonie e disparità di trattamento, ad esempio tra medici dipendenti di strutture e liberi professionisti, frustrando in parte la logica stessa dell’assicurazione obbligatoria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 83 del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria della legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente all’imputato di citare nel processo penale l’assicuratore obbligatorio previsto dall’art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge Gelli-Bianco. Ha inoltre esteso, in via consequenziale, l’illegittimità all’ipotesi di assicurazione prevista dall’art. 10, comma 2, della stessa legge, affetta dallo stesso vizio.
Il principio
Nel processo penale per responsabilità sanitaria, anche il medico imputato deve poter citare l’assicuratore obbligatorio previsto dalla legge Gelli-Bianco: escludere questa facoltà, riservata alla sola parte civile, è irragionevole e crea disparità tra professionisti, vanificando in parte la funzione dell’assicurazione obbligatoria.
Domande e risposte
Cosa cambia per il medico imputato in un processo penale?
Può ora chiamare nel processo penale il proprio assicuratore obbligatorio, per far valere la copertura prevista dalla legge Gelli-Bianco, come già poteva fare il danneggiato costituito parte civile.
Questo vale anche per i pazienti danneggiati?
Sì, indirettamente: garantire la presenza dell’assicuratore nel processo facilita il ristoro dei danni entro il massimale, a tutela anche dei pazienti.
Cos’è la legge Gelli-Bianco?
È la legge n. 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale sanitaria, che ha reso obbligatoria l’assicurazione per medici e strutture.
Perché la Corte ha esteso la decisione “in via consequenziale”?
Perché un’altra ipotesi assicurativa della stessa legge (art. 10, comma 2) presentava lo stesso difetto: per coerenza, la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità insieme a quella impugnata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza, parametro della decisione.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.