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Con la sentenza n. 179/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l’art. 130 del testo unico sulle spese di giustizia: la riduzione alla metà del compenso del consulente tecnico di parte, nel patrocinio a spese dello Stato, non può applicarsi quando le tariffe usate sono già inadeguate.
Di cosa si tratta
Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (il “gratuito patrocinio”) nel processo civile può avvalersi, a carico dell’erario, anche di un consulente tecnico di parte. L’art. 130 del testo unico spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) prevede però che, in questi casi, i compensi dei professionisti coinvolti siano ridotti della metà. Il Tribunale di Torino, sezione imprese, ha sollevato la questione: questa riduzione, sommata all’applicazione di tariffe già non adeguate (in mancanza di un aggiornamento ai sensi dell’art. 54 dello stesso testo unico), comprime in modo eccessivo il compenso del consulente di parte. In gioco c’è l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti: se il compenso diventa irrisorio, i professionisti più qualificati rischiano di rifiutare gli incarichi, a danno proprio di chi, essendo ammesso al patrocinio statale, ha più bisogno di una difesa tecnica adeguata. Diversamente dal consulente nominato dal giudice, infatti, il consulente di parte non è obbligato ad accettare l’incarico.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, ha impugnato l’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede la riduzione alla metà del compenso del consulente tecnico di parte senza escluderla quando si applicano previsioni tariffarie non adeguate ai sensi dell’art. 54 dello stesso testo unico.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non esclude che la riduzione alla metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso testo unico. La riduzione cumulata con tariffe non aggiornate determinava una disparità di trattamento ingiustificata e una lesione del diritto di difesa.
Il principio
La riduzione alla metà del compenso del consulente tecnico di parte nel patrocinio a spese dello Stato non può applicarsi quando le tariffe di base sono già inadeguate: il cumulo penalizzerebbe in modo irragionevole il professionista e, indirettamente, il diritto di difesa dei non abbienti.
Domande e risposte
Cos’è il consulente tecnico di parte?
È l’esperto che assiste una parte nel processo, ad esempio per questioni mediche, contabili o tecniche; a differenza del consulente nominato dal giudice, non è obbligato ad accettare l’incarico.
Cosa cambia con questa sentenza?
Quando le tariffe di riferimento non sono state aggiornate, al consulente di parte nel gratuito patrocinio non si applica più il taglio del 50%: il compenso non può essere ulteriormente decurtato su una base già inadeguata.
Perché questo riguarda il diritto di difesa?
Perché compensi troppo bassi allontanano i professionisti più qualificati dagli incarichi nel gratuito patrocinio, indebolendo la difesa tecnica proprio di chi non può pagarla.
La riduzione alla metà resta in generale?
Sì, in linea di principio. La Corte l’ha esclusa solo nello specifico caso in cui si applichino tariffe non adeguate ai sensi dell’art. 54 del testo unico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza, violate dalla disparità di trattamento.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa, anche dei non abbienti.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.