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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 203/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure sull’art. 2 del codice antimafia, confermando la legittimità delle categorie di pericolosità che giustificano le misure di prevenzione personali.

Di cosa si tratta

Le misure di prevenzione personali (come la sorveglianza speciale) si applicano a soggetti ritenuti pericolosi anche in assenza di una condanna penale: si fondano su un giudizio prognostico di pericolosità basato su categorie definite dal codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011). Il Giudice per le indagini preliminari di Taranto ha dubitato che l’art. 2 di quel codice, nel descrivere le persone cui applicare tali misure, fosse compatibile con la Costituzione, sollevando il tema della determinatezza e della tutela della libertà personale. La Corte costituzionale è stata chiamata a verificare se quelle categorie fossero sufficientemente precise. Il tema tocca un punto delicato dello Stato di diritto: l’equilibrio tra la prevenzione di condotte pericolose e le garanzie di chi è sottoposto a misure che limitano la libertà pur senza una condanna penale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Le categorie di pericolosità previste dall’art. 2 del codice antimafia, lette alla luce dell’interpretazione consolidata, rispettano i requisiti di determinatezza e non vìolano né il principio di uguaglianza né la tutela della libertà personale.

Il principio

Le misure di prevenzione personali sono compatibili con la Costituzione se le categorie di pericolosità su cui si fondano sono definite con sufficiente precisione e applicate secondo un’interpretazione consolidata: in tal caso non vìolano la libertà personale.

Domande e risposte

Le misure di prevenzione sono pene?

No. Sono misure preventive, non sanzioni penali: si applicano per prevenire condotte pericolose e non presuppongono una condanna. Per questo seguono regole diverse dalle pene in senso stretto.

Perché si discute della libertà personale?

Perché queste misure possono limitare la libertà di chi vi è sottoposto (ad esempio con obblighi e divieti): l’art. 13 Cost. richiede quindi garanzie e una base normativa sufficientemente precisa.

La sentenza cambia le regole sulle misure di prevenzione?

No. Conferma la legittimità dell’art. 2 del codice antimafia, lasciando intatta la disciplina vigente sulle categorie di pericolosità.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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