Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 134/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul trattamento economico del personale delle Forze armate e di polizia, ritenendo non irragionevole la disciplina contestata.
Di cosa si tratta
La vicenda riguarda il trattamento economico del personale militare e delle Forze di polizia, materia regolata da una stratificazione di leggi e decreti che recepiscono gli accordi sindacali e i provvedimenti di concertazione. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, davanti al ricorso di un appartenente al comparto, ha dubitato della legittimita’ costituzionale di alcune norme che disciplinano voci retributive e meccanismi di rideterminazione, sospettando un trattamento deteriore rispetto ad altre situazioni paragonabili e un possibile contrasto con il principio della giusta retribuzione. In sostanza, il giudice si chiedeva se il legislatore avesse rispettato i limiti di ragionevolezza e proporzionalita’ nel modulare emolumenti e progressioni economiche di una categoria che opera in condizioni particolari. La posta in gioco era concreta: la corretta misura della retribuzione di migliaia di operatori in divisa e la tenuta dei criteri con cui lo Stato distingue tra ruoli, anzianita’ e funzioni all’interno dei comparti sicurezza e difesa.
La questione di legittimita’ costituzionale
Il TAR Lazio, sezione prima quater, ha sollevato due questioni: una sull’art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione; l’altra sull’art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in riferimento all’art. 3 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato entrambe le questioni non fondate. Le norme contestate rientrano nell’ampia discrezionalita’ del legislatore nella definizione dei trattamenti economici del pubblico impiego, in particolare dei comparti difesa e sicurezza, e non risultano ne’ manifestamente irragionevoli ne’ lesive del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
Il principio
La determinazione delle voci retributive del personale delle Forze armate e di polizia spetta al legislatore, che gode di ampia discrezionalita’; il controllo costituzionale si arresta alla soglia della manifesta irragionevolezza, qui non superata.
Domande e risposte
La sentenza ha aumentato gli stipendi del comparto sicurezza?
No. La Corte ha confermato la legittimita’ delle norme vigenti, senza imporre rideterminazioni economiche.
Perche’ si invoca l’art. 36 della Costituzione?
Perche’ garantisce una retribuzione proporzionata alla quantita’ e qualita’ del lavoro e sufficiente a una esistenza libera e dignitosa.
Il giudice amministrativo poteva decidere da solo?
No: dubitando della costituzionalita’ della legge, doveva rimettere la questione alla Corte, unica competente a dichiarare l’illegittimita’ di una legge.
Cosa cambia per chi aveva fatto ricorso?
Il giudizio davanti al TAR prosegue applicando le norme ritenute legittime dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro principale.
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.
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Vedi anche
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