Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 52 del 2025 la Corte costituzionale ha ampliato la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al padre detenuto per accudire i figli, eliminando il requisito secondo cui i bambini non potessero essere affidati ad altri che a lui.
Di cosa si tratta
La legge sull’ordinamento penitenziario prevede una forma speciale di detenzione domiciliare a tutela dei figli minori: consente al genitore detenuto di scontare la pena a casa per occuparsi della prole. Per il padre, però, questa possibilità era subordinata a condizioni più stringenti rispetto alla madre: poteva ottenerla solo “se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”. In sostanza, il padre veniva considerato un’ultima risorsa, utilizzabile solo quando nessun altro poteva occuparsi dei figli. I Tribunali di sorveglianza di Bologna e Venezia hanno sollevato la questione, ritenendo che questa disciplina trattasse irragionevolmente in modo diverso padre e madre e non tenesse conto dell’interesse del minore ad essere accudito proprio dal padre. La posta in gioco è il diritto del bambino a un rapporto effettivo con il genitore e la parità tra padre e madre nella cura dei figli.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui consente la detenzione domiciliare al padre solo se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. Le questioni sono state sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Bologna e di Venezia in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, dell’ordinamento penitenziario, limitatamente alle parole “e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre”. Viene così rimosso il requisito che rendeva il padre un’ultima risorsa: la detenzione domiciliare può essergli concessa nell’interesse dei figli, senza l’ulteriore condizione dell’impossibilità di affidarli ad altri. Sono state dichiarate inammissibili le questioni riferite all’art. 2 Cost. e non fondate le restanti.
Il principio
Il padre detenuto può ottenere la detenzione domiciliare per accudire i figli senza il requisito che non vi sia modo di affidarli ad altri: tale condizione, riservata al solo padre, è irragionevole e contraria all’interesse del minore a un rapporto effettivo con il genitore.
Domande e risposte
Cos’è la detenzione domiciliare a tutela dei figli?
È una misura che consente al genitore detenuto di scontare la pena presso il domicilio per occuparsi dei figli minori, nell’interesse del bambino.
Cosa cambia con questa sentenza?
Il padre può ottenerla nell’interesse dei figli senza dover dimostrare che non vi sia alcun altro a cui affidare la prole; cade il requisito che lo rendeva un’ultima risorsa.
Perché la disciplina era irragionevole?
Perché poneva il padre in una posizione deteriore rispetto alla madre e non valorizzava adeguatamente l’interesse del minore a essere accudito dal padre.
Resta una valutazione del giudice?
Sì. La concessione della misura presuppone sempre la valutazione del giudice nell’interesse del minore e nel rispetto delle altre condizioni di legge.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza, anche tra padre e madre.
- Art. 29 della Costituzione – tutela della famiglia.
- Art. 30 della Costituzione – diritti e doveri dei genitori verso i figli.
- Art. 31 della Costituzione – protezione dell’infanzia (secondo comma).
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Vedi anche
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