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Con la sentenza n. 176 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla detenzione domiciliare speciale prevista dall’ordinamento penitenziario per la madre di figli minori, ritenendo la disciplina compatibile con la Costituzione.
Di cosa si tratta
L’ordinamento penitenziario prevede forme di detenzione domiciliare a tutela del rapporto tra il genitore detenuto e i figli in tenera età, così da evitare che la pena recida del tutto la relazione affettiva nei primi anni di vita del minore. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dubitato della legittimità della norma che disciplina una di queste misure (l’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge sull’ordinamento penitenziario), ritenendo che essa trattasse in modo irragionevole situazioni che meritavano una tutela maggiore e che non rispettasse pienamente la funzione rieducativa della pena. In sostanza, il giudice chiedeva alla Corte se i presupposti e i limiti fissati dal legislatore per accedere a questa misura fossero costituzionalmente adeguati. La posta in gioco riguarda il delicato equilibrio tra l’esigenza di eseguire la pena e la protezione dell’infanzia e dei legami familiari.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). La questione era sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e ragionevolezza e il principio per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La disciplina della detenzione domiciliare contestata non viola i parametri invocati: il bilanciamento operato dal legislatore tra esecuzione della pena e tutela dei rapporti familiari rientra nei margini di discrezionalità a esso riservati e non risulta né irragionevole né contrario alla finalità rieducativa della pena.
Il principio
La definizione dei presupposti per accedere alla detenzione domiciliare a tutela del rapporto genitoriale spetta al legislatore, che gode di ampia discrezionalità; la scelta non è incostituzionale se non supera i limiti della ragionevolezza e resta coerente con la funzione rieducativa della pena.
Domande e risposte
Che cosa significa che la questione è “non fondata”?
Significa che la Corte ha esaminato nel merito i dubbi del giudice ma li ha respinti: la norma resta in vigore così com’è, perché ritenuta conforme alla Costituzione.
La detenzione domiciliare a tutela dei figli viene quindi messa in discussione?
No. La misura resta valida; la Corte ha solo escluso che la specifica disciplina contestata fosse incostituzionale nei termini prospettati dal Tribunale di sorveglianza.
Perché la Corte richiama la discrezionalità del legislatore?
Perché bilanciare la sicurezza, l’esecuzione della pena e la tutela dell’infanzia è una scelta di politica criminale che spetta in primo luogo al Parlamento; la Corte interviene solo se quella scelta è manifestamente irragionevole.
Quale peso ha l’art. 27 della Costituzione in questa decisione?
L’art. 27, terzo comma, impone che la pena tenda alla rieducazione: la Corte ha verificato che la disciplina della detenzione domiciliare non tradisce questa finalità e ha quindi ritenuto le censure infondate.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, parametro centrale della decisione.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza, sotto il cui profilo era censurata la disciplina.
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Vedi anche
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