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Con la sentenza n. 179 del 2024 la Corte costituzionale ha stabilito che il giudice che ha tenuto l’udienza di comparizione predibattimentale, pronunciando sentenza di non luogo a procedere, non può poi giudicare lo stesso imputato nel successivo dibattimento.
Di cosa si tratta
La riforma Cartabia ha introdotto, per i reati a citazione diretta, una nuova “udienza di comparizione predibattimentale” davanti a un giudice monocratico, con funzione di filtro: in quella sede il giudice può emettere sentenza di non luogo a procedere se ritiene che il processo non debba proseguire. Il problema affrontato dalla Corte riguarda l’imparzialità: chi ha già valutato, in quell’udienza filtro, che il caso poteva andare a dibattimento, conserva la necessaria terzietà per poi celebrare quel dibattimento e decidere sulla colpevolezza? Il codice di procedura penale, all’art. 34, elenca i casi in cui un giudice non può partecipare al giudizio perché si è già pronunciato sulla stessa vicenda, ma non menzionava espressamente questa nuova udienza. La questione tocca un principio cardine del processo penale: il giudice del dibattimento deve arrivare “vergine” rispetto al merito, senza essersi già formato un convincimento in una fase anteriore.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale a partecipare al giudizio. La questione era riferita ai principi costituzionali sull’imparzialità e la terzietà del giudice e sul giusto processo, in particolare agli artt. 111 e 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. In via consequenziale ha esteso la stessa incompatibilità al caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen. Si tratta dunque di una pronuncia di accoglimento (illegittimità) con effetto additivo.
Il principio
Il giudice che nell’udienza predibattimentale ha compiuto una valutazione di merito sulla vicenda non può poi giudicare lo stesso imputato nel dibattimento: l’imparzialità impone di separare chi ha già delibato il caso da chi deve decidere sulla responsabilità.
Domande e risposte
Che cos’è l’udienza di comparizione predibattimentale?
È un’udienza filtro introdotta dalla riforma Cartabia per i reati a citazione diretta: prima del dibattimento, un giudice verifica se il processo deve proseguire e può chiuderlo con sentenza di non luogo a procedere.
Perché chi ha tenuto quell’udienza non può fare il dibattimento?
Perché in quella sede compie una valutazione anticipata sul merito. Avere già delibato la vicenda compromette la terzietà richiesta a chi deve poi giudicare sulla colpevolezza.
Cosa cambia in concreto nei tribunali?
Nei procedimenti a citazione diretta deve essere assegnato al dibattimento un giudice diverso da quello che ha tenuto l’udienza predibattimentale, almeno nelle ipotesi indicate dalla sentenza.
Che cos’è una pronuncia “in via consequenziale”?
È quando la Corte, dichiarata illegittima una norma, estende la stessa pronuncia ad altre disposizioni strettamente collegate (qui l’art. 554-quater), per coerenza, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo davanti a giudice terzo e imparziale, ratio della pronuncia.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro tradizionale nelle questioni sull’incompatibilità del giudice.
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Vedi anche
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