Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 5/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione automatica della “particolare tenuità del fatto” per il delitto di incendio boschivo colposo: anche per questo reato il giudice può applicare la causa di non punibilità.
Di cosa si tratta
L’art. 131-bis del codice penale prevede la non punibilità per i fatti di “particolare tenuità”: quando un reato, in concreto, è di offensività minima, il giudice può non punirlo. La legge esclude però questa possibilità per una lista di reati ritenuti gravi, tra cui figurava l’incendio boschivo colposo (art. 423-bis, secondo comma). Il GUP del Tribunale di Potenza ha sollevato la questione: l’incendio boschivo colposo può comprendere fatti gravissimi (la distruzione di intere foreste) ma anche episodi minimi, come il rogo di poche sterpaglie con danni lievi. Escludere a priori la tenuità del fatto per tutti questi casi, anche i più lievi, appariva irragionevole, tanto più che la stessa esimente restava ammessa per reati più gravi. In gioco c’era la proporzionalità della risposta penale: la possibilità per il giudice di valutare la reale gravità del singolo episodio, senza essere vincolato a un’esclusione automatica che non distingue tra il disastro ambientale e il piccolo incendio di sottobosco.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto per il delitto di incendio boschivo colposo (art. 423-bis, secondo comma). A sollevare la questione è stato il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto quando si procede per incendio boschivo colposo, per violazione dell’art. 3 Cost. (manifesta irragionevolezza). Ha invece dichiarato inammissibile l’ulteriore censura riferita al principio di proporzionalità della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). I fatti di incendio boschivo colposo hanno gravità molto eterogenea: era irragionevole escludere la non punibilità per tenuità proprio per questi episodi, ammettendola invece per reati più gravi.
Il principio
Escludere in modo automatico la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto di incendio boschivo colposo è manifestamente irragionevole: poiché il reato può comprendere episodi di gravità molto diversa, il giudice deve poter valutare la concreta offensività del singolo caso.
Domande e risposte
Adesso l’incendio boschivo colposo non è più punito?
No, il reato resta. La sentenza consente solo al giudice di applicare, nei casi concreti di offensività minima, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prima esclusa a priori.
Cos’è la “particolare tenuità del fatto”?
È la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.: quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale, il giudice può non punire l’autore, pur essendo il fatto un reato.
Perché era irragionevole l’esclusione?
Perché l’incendio boschivo colposo può andare dalla distruzione di intere foreste al rogo di poche sterpaglie con danni lievi: escludere la tenuità per tutti i casi, anche i più lievi, mentre la si ammette per reati più gravi, era contraddittorio.
Il giudice è obbligato ad applicare la non punibilità?
No. La sentenza rende possibile la valutazione: spetta al giudice verificare, caso per caso, se ricorrano i presupposti della particolare tenuità del fatto.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza, parametro dell’illegittimità.
- Art. 27 della Costituzione – proporzionalità e finalità rieducativa della pena (censura inammissibile).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.