Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 6/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dalla regolarizzazione dei lavoratori stranieri del 2020 chi era segnalato nel sistema Schengen per il solo mancato rispetto delle regole su ingresso e soggiorno.
Di cosa si tratta
Durante l’emergenza COVID-19, il “decreto rilancio” del 2020 (d.l. n. 34 del 2020) aveva previsto una procedura di emersione (regolarizzazione) per i cittadini stranieri che lavoravano in Italia in condizione irregolare, soprattutto in agricoltura e nel lavoro domestico. La norma escludeva però dalla regolarizzazione chi risultava segnalato nel Sistema d’informazione Schengen (SIS), la banca dati europea. Il Consiglio di Stato, in una causa tra un cittadino straniero e il Ministero dell’interno, ha sollevato la questione: l’esclusione scattava automaticamente anche quando la segnalazione dipendeva dal solo fatto di non aver rispettato le regole nazionali su ingresso e soggiorno, cioè proprio dalla condizione di irregolarità che la sanatoria voleva superare. In gioco c’era la ragionevolezza di una sanatoria che, da un lato, voleva far emergere il lavoro irregolare e, dall’altro, escludeva automaticamente proprio chi era irregolare, senza una valutazione del caso concreto.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), convertito nella legge n. 77 del 2020. A sollevare la questione è stato il Consiglio di Stato, terza sezione (giudice rimettente), in riferimento, tra l’altro, all’art. 3 della Costituzione, nell’ambito di una controversia tra un cittadino straniero e il Ministero dell’interno.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui escludeva dalle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non aver osservato le regole nazionali su ingresso e soggiorno. La segnalazione Schengen, infatti, non impedisce di per sé il rilascio di un titolo di soggiorno: impone anzi una valutazione individuale, e il titolo può essere concesso ogni volta che lo straniero non rappresenti in concreto una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica. L’esclusione automatica era quindi irragionevole.
Il principio
Una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen dovuta al solo mancato rispetto delle regole su ingresso e soggiorno non può comportare l’esclusione automatica dalla regolarizzazione: è necessaria una valutazione individuale del caso concreto, perché l’automatismo è irragionevole e contrario all’art. 3 della Costituzione.
Domande e risposte
Chi era escluso dalla sanatoria del 2020 può ora essere riammesso?
La pronuncia rimuove l’esclusione automatica per chi era segnalato nel SIS solo per irregolarità su ingresso e soggiorno: in questi casi non può più operare l’automatismo, ma occorre una valutazione individuale.
La segnalazione Schengen impedisce sempre il permesso di soggiorno?
No. Come ha ricordato la Corte, la segnalazione non preclude di per sé il rilascio o la proroga del titolo: lo Stato deve valutare caso per caso se la persona costituisca una concreta minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.
Perché l’esclusione era considerata irragionevole?
Perché la sanatoria mirava proprio a far emergere chi si trovava in posizione irregolare, ma poi escludeva automaticamente chi era segnalato per quella stessa irregolarità, senza alcuna valutazione individuale.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza, parametro dell’illegittimità dell’esclusione automatica.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.