Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 67 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla riforma della magistratura onoraria sollevate da un tribunale penale di Catania, per ragioni di carattere processuale.

Di cosa si tratta

La magistratura onoraria comprende i giudici che svolgono funzioni giudiziarie senza essere magistrati di carriera, come i giudici di pace. La loro disciplina è stata riorganizzata con una riforma del 2017 (decreto legislativo 116/2017), che ha ridefinito ruoli, competenze e regime transitorio dei magistrati onorari già in servizio. Nel caso concreto, il Tribunale di Catania, in un processo penale, ha sollevato dubbi su una disposizione di quella riforma, ritenendo che potesse incidere sul corretto funzionamento della giurisdizione e sulla parità delle parti. La posta in gioco riguarda l’assetto della giustizia di prossimità: chi giudica determinati procedimenti, con quali garanzie di indipendenza e con quale organizzazione. Tuttavia, perché la Corte possa pronunciarsi nel merito, la questione deve essere posta in modo corretto sul piano processuale, requisito che in questo caso è mancato.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (riforma organica della magistratura onoraria). La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Catania, quarta sezione penale, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione (eguaglianza e principi del giusto processo).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito della disciplina della magistratura onoraria: le questioni sono state ritenute non scrutinabili per ragioni di carattere processuale legate al modo in cui erano state formulate dal giudice rimettente. La norma resta quindi in vigore senza che la Corte si sia espressa sulla sua conformità a Costituzione.

Il principio

Quando una questione di legittimità costituzionale è posta in modo processualmente non corretto, la Corte non può esaminarla nel merito e la dichiara inammissibile: la disciplina impugnata resta in vigore, senza un giudizio sulla sua conformità a Costituzione.

Domande e risposte

Chi sono i magistrati onorari?

Sono coloro che esercitano funzioni giudiziarie senza essere magistrati di carriera, come i giudici di pace; la loro disciplina è stata riorganizzata con la riforma del 2017.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché ha ritenuto le questioni inammissibili per ragioni processuali legate al modo in cui erano state proposte dal giudice rimettente.

Cosa comporta una pronuncia di inammissibilità?

La norma impugnata resta in vigore e la Corte non si pronuncia sulla sua legittimità; la questione potrebbe eventualmente essere riproposta in modo corretto.

La riforma della magistratura onoraria è stata confermata?

La Corte non l’ha né confermata né censurata nel merito: si è limitata a non esaminare le specifiche questioni per ragioni processuali.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.