Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 191/2025 la Corte costituzionale ha respinto la questione che contestava, in modo generale, la tecnica con cui la legge individua i reati ammessi alla messa alla prova dell’imputato adulto (art. 168-bis del codice penale): si tratta di una scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
La sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis del codice penale) consente all’imputato adulto, per i reati meno gravi, di evitare il processo svolgendo un percorso di prova (lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie), con esito che può estinguere il reato. La legge individua i reati ammessi anche attraverso un rinvio all’elenco delle fattispecie a citazione diretta (art. 550, comma 2, del codice di procedura penale). Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha contestato proprio questa tecnica del “rinvio mobile”: un meccanismo che individua i reati ammissibili richiamando un elenco pensato per un istituto processuale diverso, con il rischio di disarmonie. La questione, però, era posta in termini astratti e generali, senza chiedere alla Corte di valutare uno specifico reato che meriterebbe di essere incluso. È un punto importante, perché la Corte distingue tra il sindacato su singole, irragionevoli esclusioni e la critica generale al metodo scelto dal legislatore per delimitare l’ambito dell’istituto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari ha impugnato l’art. 168-bis, primo comma, del codice penale in riferimento all’art. 3 della Costituzione, contestando la tecnica del rinvio mobile all’elenco di reati di cui all’art. 550, comma 2, del codice di procedura penale per individuare i reati ammessi alla messa alla prova. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha osservato che il rimettente non ha chiesto di valutare se uno specifico reato escluso meritasse, per la sua struttura, di essere incluso nella messa alla prova, ma ha censurato in via astratta la tecnica del rinvio mobile. Questa, però, costituisce una legittima forma di esercizio della discrezionalità del legislatore nel fissare i limiti oggettivi di applicazione dell’istituto; alle eventuali disarmonie la Corte può rimediare caso per caso, valutando in concreto la singola fattispecie esclusa.
Il principio
La scelta della tecnica per individuare i reati ammessi alla messa alla prova, incluso il rinvio all’elenco dell’art. 550 del codice di procedura penale, rientra nella discrezionalità del legislatore; la Corte può correggere singole esclusioni irragionevoli, ma non censurare in astratto il metodo di delimitazione.
Domande e risposte
Cos’è la messa alla prova per gli adulti?
È un istituto che, per i reati meno gravi, consente all’imputato di sospendere il processo svolgendo un percorso riparatorio e di pubblica utilità; il suo esito positivo estingue il reato.
Perché la Corte ha respinto la questione?
Perché il giudice contestava in modo generale la tecnica con cui la legge individua i reati ammessi, e non una specifica esclusione irragionevole. Quella scelta tecnica rientra nella discrezionalità del legislatore.
Significa che ogni esclusione dalla messa alla prova è intoccabile?
No. La Corte chiarisce che può intervenire caso per caso, valutando in concreto se un singolo reato escluso meriti, per la sua struttura, di essere ammesso all’istituto.
Cosa avrebbe dovuto fare diversamente il giudice di Cagliari?
Sottoporre alla Corte la posizione di una specifica fattispecie esclusa, chiedendo di valutarne in concreto la ragionevolezza, anziché contestare in astratto il meccanismo del rinvio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e parità di trattamento, unico parametro della questione.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.