Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 109/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia: la sospensione degli effetti dell’interdittiva, ottenuta con il controllo giudiziario concluso positivamente, deve durare fino alla definizione dell’aggiornamento del provvedimento interdittivo.
Di cosa si tratta
L’informazione antimafia interdittiva è il provvedimento con cui il prefetto, in presenza di indizi di infiltrazione mafiosa, impedisce a un’impresa di lavorare con la pubblica amministrazione (appalti, concessioni, contributi). Per evitare la “morte economica” dell’azienda, il codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) prevede all’art. 34-bis il controllo giudiziario: un percorso di bonifica sotto la supervisione del tribunale che, durante il suo svolgimento, sospende gli effetti dell’interdittiva. Il problema è cosa accade quando il controllo si conclude con esito positivo: la norma non chiariva fino a quando durasse la sospensione, lasciando l’impresa in un limbo nel periodo in cui il prefetto deve riesaminare e aggiornare l’interdittiva. In una controversia tra un’impresa e l’ANAS, davanti al TAR Calabria, è emerso che questo vuoto poteva vanificare i risultati della bonifica, rimettendo subito in vigore l’interdittiva prima ancora che il prefetto valutasse la nuova situazione. La posta in gioco riguarda la sopravvivenza economica di imprese che hanno completato con successo il percorso di risanamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, ha impugnato l’art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’interdittiva, derivante dall’ammissione al controllo giudiziario, prosegua, in caso di esito positivo, fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva (art. 91, comma 5, cod. antimafia). Erano costituite l’impresa e l’ANAS; relatore Filippo Patroni Griffi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva, una volta concluso positivamente il controllo giudiziario, si protragga fino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo. Si colma così il vuoto che esponeva l’impresa risanata al ritorno immediato degli effetti interdittivi.
Il principio
L’impresa che ha completato con successo il controllo giudiziario non può vedere riattivata l’interdittiva prima che il prefetto abbia aggiornato il provvedimento: la sospensione dei suoi effetti deve coprire anche il tempo necessario al riesame, per non vanificare il percorso di bonifica.
Domande e risposte
Cos’è l’informazione antimafia interdittiva?
È il provvedimento prefettizio che, in presenza di rischio di infiltrazione mafiosa, impedisce all’impresa di stipulare contratti e ottenere benefici dalla pubblica amministrazione.
Che funzione ha il controllo giudiziario?
È un percorso di risanamento sotto la vigilanza del tribunale che sospende gli effetti dell’interdittiva, per consentire all’impresa di proseguire l’attività mentre si bonifica.
Cosa cambia dopo questa sentenza?
Se il controllo si chiude positivamente, la sospensione dell’interdittiva continua fino a quando il prefetto non ha definito l’aggiornamento del provvedimento: l’impresa non torna automaticamente sotto interdizione.
L’interdittiva viene cancellata?
No. La sentenza non elimina l’interdittiva: garantisce solo che i suoi effetti restino sospesi fino al riesame prefettizio dopo un controllo giudiziario positivo.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata.
- Art. 24 della Costituzione — tutela giurisdizionale dell’impresa.
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Vedi anche
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