Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 145/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul requisito dei tre anni di anzianità richiesto agli appartenenti alla Polizia di Stato per accedere, con riserva di posti, al concorso da vice ispettore.

Di cosa si tratta

Il concorso per vice ispettore della Polizia di Stato prevede, in via ordinaria, un limite massimo di età (ventotto anni). Per il personale già appartenente ai ruoli della Polizia, la legge riserva una quota di posti (un sesto) anche oltre quel limite di età, ma a condizione di avere almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio. Un appartenente alla Polizia ha contestato proprio questo requisito di anzianità, ritenendolo un’irragionevole barriera all’accesso al concorso. Il TAR Lazio ha sollevato la questione, dubitando che la soglia minima di servizio fosse coerente con il principio del pubblico concorso e con il buon andamento dell’amministrazione. In gioco c’erano le regole di accesso ai concorsi pubblici e il margine di scelta dell’amministrazione nel definire i requisiti di partecipazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per il Lazio, sezione prima quater, ha sollevato la questione sull’art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982 in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ritenendo irragionevole e in contrasto con l’accesso ai pubblici uffici la richiesta di tre anni di anzianità per la riserva di posti destinata al personale interno.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il requisito dei tre anni di anzianità per accedere alla riserva di posti non è irragionevole: risponde all’esigenza di valorizzare un’esperienza minima di servizio in chi accede dall’interno superando il limite di età, e rientra nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione, senza ledere il principio del pubblico concorso.

Il principio

L’amministrazione può legittimamente richiedere un’anzianità minima di servizio per riservare al personale interno una quota di posti in un concorso pubblico: si tratta di una scelta organizzativa ragionevole, coerente con il buon andamento e con l’accesso ai pubblici uffici.

Domande e risposte

Il requisito dei tre anni di servizio resta valido?

Sì. La Corte ha confermato che richiedere tre anni di anzianità per la riserva di posti destinata al personale interno è legittimo.

Perché esiste una riserva di posti per chi è già nella Polizia?

Per consentire al personale interno di accedere al ruolo di vice ispettore anche oltre il limite di età ordinario, valorizzandone l’esperienza.

Questo limita l’accesso al concorso?

Secondo la Corte no in modo irragionevole: il requisito è proporzionato alla finalità di valorizzare l’esperienza di servizio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.