Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 111/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966: se al momento del licenziamento il lavoratore è incapace di intendere o di volere, i termini per impugnare sono sospesi e prolungati.
Di cosa si tratta
La legge sui licenziamenti individuali (n. 604 del 1966) prevede termini di decadenza rigidi per contestare il licenziamento: il lavoratore deve impugnarlo, anche in forma stragiudiziale, entro sessanta giorni dalla comunicazione e poi avviare l’azione giudiziale entro un ulteriore termine. Si tratta di termini molto brevi, decorsi i quali il diritto a contestare il recesso si perde. Il problema sollevato dalla Corte di cassazione a sezioni unite, in una causa di lavoro, riguarda il caso del lavoratore che, proprio al momento del licenziamento o durante il termine per impugnarlo, si trovi in condizione di incapacità di intendere o di volere (ad esempio per una grave patologia): applicare comunque i termini ordinari significherebbe far perdere il diritto a chi, di fatto, non era in grado di attivarsi. La posta in gioco è la tutela effettiva del diritto di difesa di chi, in un momento di particolare fragilità, non può esercitare tempestivamente le proprie facoltà.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha impugnato l’art. 6 della legge n. 604 del 1966 nella parte in cui non tiene conto dell’incapacità di intendere o di volere del lavoratore al momento della ricezione del licenziamento o durante il termine per impugnarlo. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatrice Maria Rosaria San Giorgio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione del licenziamento o durante i sessanta giorni per impugnarlo il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non operi l’onere della previa impugnazione e il licenziamento possa essere impugnato entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione, mediante deposito del ricorso (anche cautelare) o richiesta di conciliazione o arbitrato.
Il principio
I termini di decadenza per impugnare il licenziamento non possono scattare a danno del lavoratore incapace di intendere o di volere: in tal caso non opera l’onere di previa impugnazione e il termine è prolungato a duecentoquaranta giorni, a tutela del diritto di difesa di chi non poteva attivarsi.
Domande e risposte
Quali sono i termini ordinari per impugnare un licenziamento?
In generale, l’impugnazione (anche stragiudiziale) entro sessanta giorni dalla comunicazione e poi l’azione giudiziale entro un ulteriore termine di decadenza previsto dalla legge.
Cosa cambia se il lavoratore era incapace di intendere o di volere?
Non opera l’onere della previa impugnazione entro sessanta giorni e il licenziamento può essere impugnato entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Come si impugna in questi casi?
Secondo la pronuncia, mediante deposito del ricorso, anche cautelare, oppure con la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato comunicata alla controparte.
Chi accerta l’incapacità di intendere o di volere?
È una valutazione rimessa al giudice del lavoro nel caso concreto, sulla base degli elementi disponibili.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio e tutela effettiva.
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro, sullo sfondo della tutela contro i licenziamenti.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.