Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 113/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 630, primo comma, del codice penale, che punisce il sequestro di persona a scopo di estorsione.
Di cosa si tratta
L’art. 630 del codice penale punisce con pene molto elevate il sequestro di persona a scopo di estorsione, cioè il sottrarre o trattenere qualcuno per costringere altri a pagare un riscatto o a compiere un atto a contenuto economico. La severità della cornice edittale risponde alla gravità del fatto, ma può creare problemi quando l’episodio concreto presenta un disvalore minore rispetto ai casi più gravi cui la norma pensa. La Corte di assise di Teramo, in un procedimento penale, ha sollevato dubbi sulla compatibilità della norma sia con principi di derivazione europea (in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), sia con i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità della pena e funzione rieducativa. La posta in gioco riguarda il rapporto tra la durezza della pena prevista e l’effettiva gravità del singolo fatto, tema ricorrente nel controllo di costituzionalità sulle sanzioni penali.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di assise di Teramo ha impugnato l’art. 630, primo comma, cod. pen. in riferimento, da un lato, agli artt. 11 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, dall’altro, agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Francesco Viganò.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE, e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il trattamento sanzionatorio del sequestro di persona a scopo di estorsione, dunque, non è stato ritenuto in contrasto con i principi di uguaglianza e di proporzionalità/finalità rieducativa della pena.
Il principio
La pena prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione non viola gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.: la sua severità è giustificata dalla gravità del reato. Le ulteriori censure di matrice europea non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali.
Domande e risposte
La Corte ha ridotto la pena per il sequestro a scopo di estorsione?
No. Le questioni sono state in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili: la disciplina sanzionatoria dell’art. 630 cod. pen. resta invariata.
Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?
Quelle fondate sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (tramite gli artt. 11 e 117 Cost.) non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali.
Cosa prevede l’art. 27, terzo comma, della Costituzione?
Stabilisce che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che debbano tendere alla rieducazione del condannato.
La gravità del reato giustifica pene così alte?
Secondo la Corte sì: la particolare offensività del sequestro a scopo di estorsione rende non irragionevole la severità della cornice di pena prevista.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro ritenuto non violato.
- Art. 27 della Costituzione — proporzionalità e finalità rieducativa della pena, ritenute non violate.
- Art. 117 della Costituzione — vincoli UE, invocato (questione dichiarata inammissibile).
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Vedi anche
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