Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 153/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva la radiazione automatica dello psicologo condannato a una pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo.
Di cosa si tratta
La legge sull’ordinamento della professione di psicologo (legge n. 56 del 1989) prevedeva, all’art. 26, comma 3, che la radiazione dall’albo fosse pronunciata “di diritto” quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, fosse stato condannato a una pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo. Si trattava quindi di un automatismo: l’ordine professionale non poteva valutare il caso concreto, ma doveva radiare lo psicologo a prescindere dalla natura del reato e dal suo legame con la professione. Il Tribunale di Roma, in una causa tra uno psicologo e l’Ordine del Lazio, ha dubitato che questo automatismo fosse ragionevole, dato che per altre categorie di professionisti e dipendenti pubblici analoghe sanzioni automatiche erano già state eliminate dalla Corte. In gioco c’era il diritto a una sanzione disciplinare proporzionata alla concreta gravità della condotta.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma, undicesima sezione civile, ha sollevato la questione sull’art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo dell’irragionevolezza intrinseca dell’automatismo e della disparità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali per le quali simili meccanismi automatici erano già stati rimossi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989. La radiazione automatica, sganciata da ogni valutazione sulla concreta gravità del fatto e sul suo rapporto con l’attività professionale, è irragionevole e sproporzionata: l’organo disciplinare deve poter graduare la sanzione.
Il principio
Le sanzioni disciplinari automatiche, che impongono la radiazione a prescindere da ogni valutazione del caso concreto, sono incostituzionali: occorre consentire all’organo disciplinare di graduare la risposta in base alla reale gravità della condotta.
Domande e risposte
Uno psicologo condannato viene ancora radiato automaticamente?
No. Dopo questa sentenza la radiazione non è più automatica: l’Ordine deve valutare il caso concreto e graduare la sanzione disciplinare.
Significa che chi è condannato non rischia nulla?
No. La condanna resta rilevante sul piano disciplinare, ma la sanzione va commisurata alla gravità effettiva del fatto e al suo legame con la professione.
Vale solo per gli psicologi?
La decisione riguarda la legge sugli psicologi, ma si inserisce in una linea della Corte che ha eliminato automatismi sanzionatori analoghi per altre categorie.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e divieto di disparità di trattamento, unico parametro della decisione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.