Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 87 del 2025 la Corte costituzionale ha salvato, con un’interpretazione conforme a Costituzione, la norma sul fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, chiarendo che essi devono essere convocati a garanzia del loro diritto di difesa.
Di cosa si tratta
Quando fallisce una società di persone, il fallimento può estendersi anche ai soci che rispondono con il proprio patrimonio personale (i soci “illimitatamente responsabili”). È il cosiddetto fallimento in estensione. Il problema sollevato dal caso è questo: se i soci non sono stati ascoltati nel giudizio che ha dichiarato il fallimento della società, possono poi difendersi e contestare che la società fosse davvero “fallibile”? Nel caso concreto, il Tribunale di Matera doveva estendere il fallimento di una società semplice ai tre soci, i quali sostenevano che la società svolgesse in realtà attività agricola e quindi non fosse soggetta a fallimento, ma lamentavano di non essere mai stati ascoltati. Per imprenditori e soci la posta in gioco è alta: il fallimento ha conseguenze patrimoniali e personali gravissime, e negare la possibilità di difendersi significherebbe subire effetti pesanti senza poter dire la propria.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 147 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), nella parte in cui non consentirebbe ai soci illimitatamente responsabili non convocati di contestare i presupposti di fallibilità della società. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Matera, sezione fallimentare, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, “nei sensi di cui in motivazione”. Ha cioè salvato la norma attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione: l’art. 147, terzo comma, va letto nel senso che i soci illimitatamente responsabili devono essere convocati non solo nel giudizio che dichiara il loro fallimento, ma anche in quello che accerta la fallibilità della società, presupposto del loro fallimento. In mancanza di tale convocazione, l’accertamento sulla fallibilità della società non è loro opponibile, salvo che abbiano comunque già esercitato il proprio diritto di difesa.
Il principio
I soci illimitatamente responsabili hanno diritto a essere convocati nel giudizio che accerta la fallibilità della società, anche se in quel giudizio non si chiede già il loro fallimento in estensione. Se non sono convocati, l’accertamento non è opponibile loro nel successivo giudizio di estensione, dove potranno difendersi pienamente.
Domande e risposte
Cosa significa fallimento in estensione?
È l’estensione del fallimento della società ai soci che rispondono dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale, i cosiddetti soci illimitatamente responsabili.
Un socio può contestare che la società fosse davvero fallibile?
Sì, se non è stato convocato nel giudizio che ha accertato la fallibilità della società: in quel caso quell’accertamento non gli è opponibile e potrà difendersi nel giudizio di estensione.
Perché la Corte non ha annullato la norma?
Perché ha scelto la strada dell’interpretazione conforme: la disposizione si presta a una lettura rispettosa del diritto di difesa, quindi non era necessario dichiararla illegittima.
Cosa succede se il socio si è di fatto già difeso?
Se il socio, pur non formalmente convocato, ha già esercitato in concreto il proprio diritto di difesa rispetto a quell’accertamento, la garanzia può dirsi soddisfatta.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa, parametro centrale della decisione.
- Art. 111 della Costituzione – principi del giusto processo e del contraddittorio.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.