Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 89 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Toscana sulle concessioni demaniali marittime, ribadendo che le gare per gli stabilimenti balneari spettano allo Stato, in nome della tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
Il tema delle concessioni balneari – gli affidamenti che permettono di gestire stabilimenti, lidi e spiagge attrezzate sul demanio marittimo – è da anni al centro di un braccio di ferro tra Stato, Regioni e diritto europeo, che impone gare aperte e trasparenti per evitare proroghe automatiche a vantaggio dei concessionari uscenti. La Regione Toscana, con la legge regionale 29 luglio 2024, n. 30, aveva dettato proprie regole in materia di concessioni demaniali marittime, modificando una precedente legge regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quegli articoli davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la Regione avesse invaso un campo riservato allo Stato. Per i cittadini e gli operatori del settore la posta in gioco era concreta: stabilire chi decide le regole con cui si assegnano le spiagge, se il legislatore nazionale o le singole Regioni, con il rischio di discipline diverse da un tratto di costa all’altro. La Corte ha chiarito che la materia non può essere frammentata su base regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri. Era in discussione anche un profilo legato all’art. 117, primo comma, Cost. (rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea), poi rimasto assorbito.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 3 e 4, 3 e 4 della legge regionale toscana, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La disciplina delle procedure di affidamento delle concessioni balneari attiene alla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale: la Regione non poteva dettarne una propria, neppure invocando l’inerzia del legislatore statale o l’esigenza di tutelare l’affidamento degli operatori locali. È stato dichiarato illegittimo anche l’art. 4 della legge regionale, in quanto norma meramente accessoria e strumentale rispetto alle disposizioni caducate.
Il principio
La disciplina delle gare per le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative rientra nella tutela della concorrenza, riservata allo Stato. Le Regioni non possono introdurre regole proprie, nemmeno in caso di ritardo del legislatore nazionale o per proteggere i concessionari già operanti sul territorio.
Domande e risposte
Le Regioni possono dettare regole proprie sulle concessioni balneari?
No. Le procedure con cui si assegnano le concessioni demaniali marittime appartengono alla tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale. Una legge regionale che le disciplini autonomamente è incostituzionale.
Il ritardo dello Stato giustifica un intervento regionale?
No. La Corte ha escluso che la “situazione di inerzia” del legislatore statale legittimi la Regione a normare in materia di gare, perché ciò attiene comunque a una competenza statale.
Si potevano comunque bandire le gare anche senza una legge statale aggiornata?
Sì. Secondo la Corte, già dall’ordinamento europeo e nazionale erano ricavabili i principi e gli indicatori utili per indire le gare, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa.
Cosa cambia in concreto per gli stabilimenti balneari?
La sentenza non assegna nuove concessioni: chiarisce solo che le regole delle gare le fissa lo Stato. Le specifiche disposizioni toscane impugnate non possono più applicarsi.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze Stato-Regioni; la tutela della concorrenza è riservata allo Stato (secondo comma, lettera e).
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.