Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 120/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 in materia di assegni familiari, sollevate dalla Corte d’appello di Venezia.
Di cosa si tratta
Gli assegni familiari sono una prestazione previdenziale storica, ancora regolata dal Testo unico del 1955 (d.P.R. n. 797 del 1955). L’art. 2 di quel testo definisce i presupposti e i criteri per il riconoscimento della prestazione. In una controversia tra l’INPS e una lavoratrice titolare di un’attività commerciale, la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che la norma potesse trattare in modo irragionevolmente diverso situazioni meritevoli di pari tutela, sollevando dubbi sia sotto il profilo dell’uguaglianza sia sotto quello della protezione sociale garantita dalla Costituzione. La questione interessa lavoratori e famiglie perché riguarda l’accesso a una misura di sostegno al reddito familiare: stabilire se certe categorie restino escluse o meno incide direttamente su prestazioni economiche. La Corte è stata chiamata a verificare se la disciplina del 1955 fosse compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e di assistenza ai lavoratori.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 in riferimento all’art. 3 (uguaglianza) e all’art. 38 (previdenza e assistenza sociale) della Costituzione. Si è costituito l’INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Giovanni Pitruzzella.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: sia quella riferita all’art. 3 Cost., sia quella riferita all’art. 38 Cost. La disciplina degli assegni familiari contenuta nell’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 non viola né il principio di uguaglianza né le garanzie costituzionali in materia di previdenza, restando frutto di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
Il principio
La disciplina degli assegni familiari del 1955 non contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost.: le differenziazioni nei presupposti della prestazione rientrano nella discrezionalità legislativa e non risultano irragionevoli né lesive del diritto alla protezione sociale.
Domande e risposte
Cosa sono gli assegni familiari?
Sono una prestazione previdenziale di sostegno al reddito delle famiglie, qui regolata dal Testo unico del 1955.
La Corte ha ampliato la platea dei beneficiari?
No. Le questioni sono state respinte: la norma resta nel testo vigente e non viene estesa per via costituzionale.
Perché si invocano insieme art. 3 e art. 38 della Costituzione?
L’art. 3 riguarda l’uguaglianza e la ragionevolezza, l’art. 38 la tutela previdenziale e assistenziale: il giudice ha denunciato una disparità di trattamento incidente sul diritto a una prestazione sociale.
La decisione incide sui giudizi in corso davanti all’INPS?
Le singole controversie proseguono secondo la norma vigente, che la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro ritenuto non violato.
- Art. 38 della Costituzione — previdenza e assistenza sociale, parametro ritenuto non violato.
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Vedi anche
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