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Con la sentenza n. 203/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva la sospensione del processo con messa alla prova per i minorenni accusati di violenza sessuale aggravata anche quando ricorre l’attenuante dei casi di minore gravità. Resta invece esclusa la messa alla prova nelle ipotesi più gravi.
Di cosa si tratta
La sospensione del processo con messa alla prova è uno strumento centrale del processo penale minorile (art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988): consente di sospendere il processo affidando il minore a un percorso di recupero, con esito che può portare all’estinzione del reato. Il comma 5-bis dell’art. 28 escludeva però questo istituto per alcuni reati sessuali aggravati (artt. 609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter), anche quando il fatto fosse di “minore gravità”. I Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e di Bari hanno sollevato la questione: l’esclusione automatica, anche per i casi meno gravi, contrastava con i principi di ragionevolezza, finalità rieducativa della pena e tutela del minore. La posta in gioco è il bilanciamento tra la tutela rafforzata delle vittime di reati sessuali e la specialità del processo minorile, orientato al recupero del minore più che alla pura sanzione.
La questione di legittimità costituzionale
I Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e di Bari hanno impugnato l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludeva la messa alla prova per i reati sessuali aggravati anche nei casi di minore gravità.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude la messa alla prova per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-octies aggravati ai sensi dell’art. 609-ter, anche quando ricorra l’attenuante dei “casi di minore gravità”. Ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e non fondate le ulteriori questioni relative alle ipotesi non attenuate.
Il principio
Nel processo minorile l’esclusione automatica della messa alla prova non può estendersi ai casi di reato sessuale di minore gravità: in queste ipotesi deve restare aperta la possibilità di accedere al percorso di recupero, in coerenza con la funzione rieducativa della pena e la tutela del minore.
Domande e risposte
Cosa cambia per i minori accusati di reati sessuali?
Quando ricorre l’attenuante dei “casi di minore gravità”, il giudice minorile può ora valutare la sospensione del processo con messa alla prova, prima esclusa in automatico.
La messa alla prova resta esclusa per i casi più gravi?
Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative alle ipotesi non attenuate: per i fatti di violenza sessuale aggravata che non rientrano nei casi di minore gravità l’esclusione resta.
Messa alla prova significa impunità?
No. È un percorso di responsabilizzazione e recupero affidato al minore; solo il suo esito positivo può portare all’estinzione del reato, mentre l’esito negativo fa proseguire il processo.
Chi decide se concedere la messa alla prova?
Il giudice del processo minorile, valutando il caso concreto. La sentenza riapre la possibilità di questa valutazione, che la norma censurata precludeva in radice per i casi di minore gravità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e parità di trattamento.
- Art. 27 della Costituzione – funzione rieducativa della pena.
- Art. 31 della Costituzione – protezione dell’infanzia e della gioventù.
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Vedi anche
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