Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 208/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul reato di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies del codice penale), sollevate dal Tribunale di Napoli per la mancanza di un’attenuante nei casi di minore gravità.
Di cosa si tratta
L’art. 583-quinquies del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (il cosiddetto “codice rosso”), punisce con la reclusione da otto a quattordici anni chi cagiona a una persona lesioni personali dalle quali deriva la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, lamentando che la norma non preveda una diminuzione di pena per i casi di minore gravità e prefiguri una pena particolarmente severa anche per condotte di limitata offensività. La questione tocca un tema ricorrente nel diritto penale: il bilanciamento tra la severità voluta dal legislatore a tutela delle vittime – qui di reati che incidono sull’integrità e sull’immagine della persona – e la necessità che il giudice possa graduare la pena rispetto alla concreta gravità del fatto. La Corte non è però entrata nel merito di questo bilanciamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha impugnato l’art. 583-quinquies del codice penale, inserito dall’art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una pronuncia che non entra nel merito del dubbio di costituzionalità, ma lo respinge per un difetto attinente al modo in cui la questione è stata sollevata o alla sua impostazione da parte del giudice rimettente.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono essere proposte rispettando i requisiti di rilevanza e di corretta impostazione: quando questi mancano, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
La Corte ha detto che la pena per lo sfregio è giusta o sbagliata?
Né l’una né l’altra cosa: non è entrata nel merito. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, quindi la norma resta in vigore così com’è, ma la Corte non ha valutato la sua proporzionalità.
Resta possibile riproporre la questione in futuro?
In linea generale sì: una dichiarazione di inammissibilità non chiude definitivamente il tema, e un altro giudice potrebbe sollevarlo nuovamente, impostando la questione in modo diverso.
Che reato punisce l’art. 583-quinquies?
La deformazione o lo sfregio permanente del viso causati da lesioni personali, introdotto dal “codice rosso” del 2019 con una pena da otto a quattordici anni di reclusione.
Perché era intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri?
Perché lo Stato, attraverso l’Avvocatura, può intervenire nei giudizi di costituzionalità per difendere la legge impugnata; qui a sostegno della validità della norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e parità di trattamento, tra i parametri invocati.
- Art. 27 della Costituzione – proporzionalità e funzione rieducativa della pena.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.