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Con la sentenza n. 202/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 609-octies del codice penale, perché non prevedeva alcuno sconto di pena per i casi meno gravi di violenza sessuale di gruppo. Da oggi anche per questo reato il giudice può ridurre la pena fino a due terzi quando il fatto è di minore gravità.
Di cosa si tratta
La violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies del codice penale) è punita con una pena molto severa: da otto a quattordici anni di reclusione, con un minimo edittale notevolmente alto. A differenza della violenza sessuale individuale (art. 609-bis) e degli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), che prevedono espressamente una diminuzione di pena fino a due terzi per i “casi di minore gravità”, per la violenza di gruppo questa valvola di sicurezza non era prevista. A sollevare il problema è stato il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Milano, in un procedimento in cui la condotta contestata appariva oggettivamente di limitata gravità: per il giudice, l’impossibilità di graduare la pena costringeva ad applicare comunque una sanzione molto pesante, sproporzionata rispetto al fatto concreto. Ciò che era in gioco era la possibilità, per chi giudica, di adattare la pena alla reale offensività della condotta, evitando punizioni uguali per fatti molto diversi tra loro.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Milano ha impugnato l’art. 609-octies del codice penale nella parte in cui non prevede, per i casi di minore gravità, una diminuzione di pena non eccedente i due terzi, lamentando il contrasto con l’art. 3 della Costituzione (ragionevolezza e parità di trattamento, rispetto agli altri reati sessuali che la diminuente la prevedono) e con l’art. 27 della Costituzione (proporzionalità e funzione rieducativa della pena).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi. Le questioni sono state ritenute fondate: l’assenza di un meccanismo di attenuazione, presente invece per le fattispecie analoghe, rendeva il trattamento sanzionatorio irragionevole e potenzialmente sproporzionato.
Il principio
Anche per la violenza sessuale di gruppo deve poter operare l’attenuante dei “casi di minore gravità”, con riduzione di pena fino a due terzi: una fattispecie che abbraccia condotte di disvalore molto diverso non può essere punita con una pena rigida e non graduabile, pena la violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa.
Domande e risposte
Significa che la violenza sessuale di gruppo è ora punita più lievemente?
No. La cornice di pena resta quella severa prevista dalla legge. Cambia solo la possibilità, nei casi concreti di minore gravità, di ridurre la pena fino a due terzi, come già avviene per la violenza sessuale individuale.
Chi decide se un caso è di “minore gravità”?
Il giudice del processo, valutando le modalità, le circostanze e l’effettiva offensività della condotta. Non è una valutazione automatica: deve emergere in concreto un disvalore ridotto del fatto.
La sentenza vale anche per i processi già in corso?
Sì. Le pronunce di illegittimità costituzionale hanno effetto sui rapporti non ancora definiti, quindi il giudice che deve ancora decidere applica la norma come “corretta” dalla Corte.
Perché la diminuente esisteva per altri reati sessuali e non per questo?
Si trattava di una lacuna del legislatore: nel costruire l’autonomo reato di violenza di gruppo non era stata estesa l’attenuante prevista per le fattispecie collegate. La Corte ha colmato questa disparità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla disparità con gli altri reati sessuali.
- Art. 27 della Costituzione – proporzionalità della pena e funzione rieducativa.
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Vedi anche
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