Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 73/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la mancata applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria piu favorevole introdotta nel 2018 in materia di certificato di agibilita per i lavoratori dello spettacolo.

Di cosa si tratta

Chi impiega lavoratori dello spettacolo deve ottenere il certificato di agibilita, un adempimento previdenziale a tutela dei lavoratori. La violazione di questo obbligo comporta sanzioni. La legge di bilancio 2018 ne ha rivisto la disciplina in senso piu favorevole, ma senza prevederne l’applicazione anche ai fatti commessi prima. Il caso nasce dal contenzioso tra una societa e il Ministero del lavoro, arrivato alla Corte di cassazione a sezioni unite. Il principio sottostante e quello, ben noto in materia penale, del favor rei: quando lo Stato decide che una condotta merita una sanzione piu mite, escludere chi ha commesso il fatto prima crea una disparita difficile da giustificare, perche la stessa violazione viene punita in modo diverso solo in base al momento in cui e avvenuta.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) per contrasto, tra l’altro, con gli artt. 3, 11 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria piu favorevole sul certificato di agibilita dei lavoratori dello spettacolo. A sollevare la questione e stata la Corte di cassazione, sezioni unite civili.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017 nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina piu favorevole in tema di violazione dell’obbligo del certificato di agibilita per i lavoratori dello spettacolo. Ha invece dichiarato inammissibile la censura fondata sull’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta UE.

Il principio

Quando il legislatore introduce un trattamento sanzionatorio piu favorevole, escluderne l’applicazione retroattiva ai fatti pregressi e illegittimo: la stessa violazione non puo essere punita in modo diverso solo per la data in cui e stata commessa.

Domande e risposte

Cosa significa applicazione retroattiva della sanzione piu favorevole?

Significa che la sanzione piu mite introdotta nel 2018 si applica anche alle violazioni commesse prima di quella data, e non solo a quelle successive, evitando di trattare in modo piu severo chi ha commesso il fatto in precedenza.

Il principio del favor rei vale anche per le sanzioni amministrative?

La Corte ne ha riconosciuto l’operativita in questo ambito sanzionatorio, ritenendo irragionevole differenziare il trattamento solo in base al momento del fatto. Resta una valutazione legata alla specifica disciplina considerata.

Chi e gia stato sanzionato con il regime piu severo puo beneficiarne?

L’illegittimita apre la strada all’applicazione della disciplina piu favorevole, ma molto dipende dalla definitivita della sanzione e dai termini. Va verificato caso per caso con un professionista.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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