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Con la sentenza n. 37/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul limite ai trattamenti economici e pensionistici previsto dal d.l. n. 201 del 2011, sollevata dalla Corte dei conti per la Campania.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito nella legge n. 214 del 2011) ha introdotto misure di consolidamento dei conti pubblici, tra cui regole che incidono sui trattamenti economici e pensionistici. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, ha dubitato della ragionevolezza della disciplina in riferimento al principio di eguaglianza, in un contenzioso che coinvolgeva l’INPS e un pensionato. In gioco c’era il bilanciamento tra le esigenze di finanza pubblica, che giustificano misure di contenimento della spesa, e la tutela delle posizioni dei singoli interessati. La Corte ha riunito i giudizi sollevati con due ordinanze e ha respinto la censura, confermando la legittimità della disciplina; ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su iniziativa della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 3 Cost. e inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti. La disciplina resta quindi in vigore.

Il principio

Le misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sui trattamenti economici non violano il principio di eguaglianza se sostenute da una giustificazione ragionevole legata alle esigenze di finanza pubblica.

Domande e risposte

La misura sui trattamenti resta applicabile?

Sì. La Corte ha respinto la censura: la disciplina è conforme all’art. 3 Cost.

Perché l’intervento del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile?

Perché non ricorrevano le condizioni processuali per la sua partecipazione al giudizio davanti alla Corte.

Chi ha sollevato la questione?

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, con due ordinanze poi riunite.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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