Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 36/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Governo contro una legge della Regione Campania in materia di organizzazione regionale.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale una disposizione della legge della Regione Campania n. 6 del 2025, che modificava una precedente legge regionale sul rilancio dell’economia regionale e sull’organizzazione. Il ricorso statale lamentava il contrasto con i principi di eguaglianza, con la disciplina dell’accesso alle cariche pubbliche e con i limiti che la Costituzione pone alla potestà legislativa regionale in materia elettorale e di organizzazione. Il giudizio in via principale è quello in cui lo Stato e le Regioni si contestano reciprocamente le rispettive leggi davanti alla Corte. In questo caso la Corte ha ritenuto che la Regione fosse rimasta nei limiti delle proprie competenze, respingendo le censure del Governo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione regionale campana è conforme alla Costituzione e resta in vigore.

Il principio

La Regione, nell’organizzare i propri uffici e cariche, opera legittimamente se rispetta i principi di eguaglianza e i limiti che la Costituzione pone alla legislazione regionale in materia di accesso alle cariche.

Domande e risposte

Chi aveva impugnato la legge regionale?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale, cioè nel giudizio Stato-Regioni.

La legge regionale campana resta valida?

Sì. Le questioni sono state respinte e la disposizione continua ad applicarsi.

Cosa prevede l’art. 122 Cost. richiamato?

Fissa principi in materia di sistema di elezione e di casi di ineleggibilità e incompatibilità degli organi regionali, da coordinare con la legge dello Stato.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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