Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 36/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Governo contro una legge della Regione Campania in materia di organizzazione regionale.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale una disposizione della legge della Regione Campania n. 6 del 2025, che modificava una precedente legge regionale sul rilancio dell’economia regionale e sull’organizzazione. Il ricorso statale lamentava il contrasto con i principi di eguaglianza, con la disciplina dell’accesso alle cariche pubbliche e con i limiti che la Costituzione pone alla potestà legislativa regionale in materia elettorale e di organizzazione. Il giudizio in via principale è quello in cui lo Stato e le Regioni si contestano reciprocamente le rispettive leggi davanti alla Corte. In questo caso la Corte ha ritenuto che la Regione fosse rimasta nei limiti delle proprie competenze, respingendo le censure del Governo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione regionale campana è conforme alla Costituzione e resta in vigore.
Il principio
La Regione, nell’organizzare i propri uffici e cariche, opera legittimamente se rispetta i principi di eguaglianza e i limiti che la Costituzione pone alla legislazione regionale in materia di accesso alle cariche.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato la legge regionale?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale, cioè nel giudizio Stato-Regioni.
La legge regionale campana resta valida?
Sì. Le questioni sono state respinte e la disposizione continua ad applicarsi.
Cosa prevede l’art. 122 Cost. richiamato?
Fissa principi in materia di sistema di elezione e di casi di ineleggibilità e incompatibilità degli organi regionali, da coordinare con la legge dello Stato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato dal Governo.
- Art. 51 della Costituzione — garantisce a tutti l’accesso alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza.
- Art. 122 della Costituzione — al primo comma riguarda il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità degli organi regionali.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.