Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 35/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul reato connesso alle false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, sollevate dal Tribunale di Firenze.
Di cosa si tratta
Per accedere al reddito di cittadinanza occorreva presentare dichiarazioni sui requisiti reddituali e patrimoniali. Il decreto-legge n. 4 del 2019 (convertito nella legge n. 26 del 2019) puniva chi rendeva o utilizzava dichiarazioni o documenti falsi per ottenere il beneficio. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale, ha dubitato della ragionevolezza e della proporzione di questa fattispecie penale, anche in rapporto alla funzione rieducativa della pena. Era in gioco il punto di equilibrio tra la tutela delle risorse pubbliche destinate al sostegno dei più deboli e la severità della sanzione penale per chi accede indebitamente alla misura. La Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore di presidiare con sanzione penale la veridicità delle dichiarazioni non sia irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (reddito di cittadinanza e pensioni), convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la fattispecie penale che punisce le false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza è conforme alla Costituzione.
Il principio
Il legislatore può presidiare con sanzione penale la veridicità delle dichiarazioni per accedere a una prestazione sociale, a tutela delle risorse pubbliche e della corretta destinazione del beneficio.
Domande e risposte
Resta reato dichiarare il falso per ottenere il reddito di cittadinanza?
Sì. La Corte ha confermato la legittimità della norma penale, che continua ad applicarsi ai fatti commessi sotto la sua vigenza.
Perché il giudice aveva dubitato della norma?
Per possibili profili di irragionevolezza e di sproporzione della pena rispetto alla funzione rieducativa.
La sentenza riguarda anche le pensioni?
Il giudizio verteva sull’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, che disciplinava reddito di cittadinanza e pensioni: la pronuncia riguarda la specifica fattispecie sulle false dichiarazioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 27 della Costituzione — al terzo comma impone la funzione rieducativa e la proporzione della pena.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.